Nel contesto delle procedure concorsuali che coinvolgono le società, uno dei temi che più frequentemente genera incertezze operative riguarda il rapporto tra l’insinuazione al passivo e l’emissione della nota di credito. In particolare, molte società creditrici si chiedono se la presentazione della domanda di ammissione al passivo, nonché il riconoscimento del credito ai fini dei riparti della procedura, possa in qualche modo precludere o limitare la possibilità di emettere una nota di credito, soprattutto quando la procedura si conclude con l’omologa di un piano da parte del tribunale.
La questione assume rilievo pratico rilevante, poiché coinvolge non solo la tutela del credito in sede concorsuale, ma anche la corretta gestione degli aspetti fiscali e contabili, in particolare ai fini IVA. Le recenti evoluzioni normative e i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria consentono oggi di fornire un orientamento chiaro su questo punto, superando alcune interpretazioni restrittive che in passato avevano generato incertezza.
Occorre innanzitutto chiarire che l’insinuazione al passivo e l’emissione della nota di credito rispondono a finalità diverse e operano su piani giuridici distinti. L’insinuazione al passivo è un atto tipico della procedura concorsuale, attraverso il quale il creditore chiede che il proprio credito venga riconosciuto e ammesso nello stato passivo, al fine di partecipare alle eventuali ripartizioni dell’attivo della società debitrice. Essa ha quindi una funzione esclusivamente concorsuale e serve a tutelare il diritto del creditore all’interno della procedura.
Diversa è la funzione della nota di credito, disciplinata dall’art. 26 del DPR n. 633/1972, che ha una finalità prettamente fiscale e contabile. La nota di variazione consente di rettificare l’imponibile e l’IVA relativi a operazioni già fatturate, quando il corrispettivo non viene incassato o viene ridotto in modo definitivo. Nel caso delle procedure concorsuali, la nota di credito rappresenta lo strumento attraverso il quale la società creditrice può recuperare l’IVA versata su fatture rimaste insolute, evitando un indebito aggravio finanziario.
La normativa vigente, anche alla luce delle modifiche introdotte negli ultimi anni, ha chiarito che il diritto di emettere la nota di credito non è subordinato all’insinuazione al passivo, né è condizionato dalla partecipazione ai riparti della procedura. Ciò significa che una società creditrice può legittimamente emettere la nota di credito anche se ha presentato domanda di ammissione al passivo e anche se il credito è stato riconosciuto e considerato ai fini della procedura concorsuale.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il momento in cui la nota di credito può essere emessa. Nelle procedure soggette a omologa, come il concordato preventivo o i piani di ristrutturazione, il decreto di omologa del tribunale rappresenta il momento in cui la riduzione del credito diventa giuridicamente certa. A partire da tale momento, la società creditrice può procedere all’emissione della nota di credito per la parte di credito falcidiata o definitivamente non recuperabile, senza dover attendere l’esecuzione del piano o la conclusione della procedura.
È importante sottolineare che non assume rilievo il fatto che il creditore sia considerato ai fini dei riparti della procedura. La partecipazione al riparto attiene esclusivamente alla distribuzione dell’attivo concorsuale, mentre la nota di credito incide sul rapporto fiscale tra il creditore e l’Erario. I due profili restano autonomi e non interferiscono tra loro. L’emissione della nota di credito non modifica la posizione del creditore nella procedura, né comporta la rinuncia ai diritti già riconosciuti in sede concorsuale.
Dal punto di vista operativo, questa impostazione consente alle società creditrici una gestione più efficiente dei crediti deteriorati. In presenza di una procedura concorsuale con omologa, la società può tempestivamente procedere alla rettifica dell’IVA, migliorando la propria posizione finanziaria, senza pregiudicare la possibilità di ottenere eventuali soddisfazioni, anche parziali, in sede di riparto.
Resta, naturalmente, fondamentale una corretta gestione documentale. La società creditrice deve essere in grado di dimostrare l’esistenza della procedura concorsuale, l’intervenuta omologa del piano e l’entità della riduzione del credito. Una puntuale documentazione consente di ridurre il rischio di contestazioni in sede di controllo e di garantire la piena legittimità dell’operazione.
In conclusione, alla luce della normativa e della prassi attualmente vigenti, si può affermare che l’insinuazione al passivo non preclude l’emissione della nota di credito, neppure quando questa avvenga successivamente all’omologa del tribunale. Le società creditrici possono quindi gestire in modo autonomo e consapevole sia il profilo concorsuale sia quello fiscale del proprio credito, avvalendosi della nota di credito come strumento di corretta rettifica dell’IVA e di tutela della propria posizione economica.
Lo studio resta a disposizione per assistere le società clienti nella valutazione del corretto momento di emissione delle note di credito e nella gestione degli adempimenti fiscali e concorsuali connessi alle procedure di insolvenza.
Alla luce di questi chiarimenti, risulta quindi fondamentale per le società monitorare attentamente l’evoluzione delle procedure concorsuali dei propri debitori e valutare tempestivamente, con il supporto dei propri consulenti, il corretto momento per l’emissione delle note di credito, così da tutelare in modo efficace sia la posizione fiscale sia quella patrimoniale.

