Chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di contratto intermittente a seguito dell’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla corretta applicazione del contratto di lavoro intermittente (o “a chiamata”) a seguito dell’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923, disposta con il Decreto legislativo n. 216/2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.
Contesto normativo
Il Regio Decreto n. 2657/1923 rappresentava il regolamento di esecuzione della legge n. 1825/1923 sull’impiego privato. Al suo interno era contenuta, tra le altre, la tabella delle mansioni discontinue, che nel tempo era divenuta un punto di riferimento anche per identificare le attività legittimanti il ricorso al contratto intermittente.
L’abrogazione del suddetto decreto ha suscitato legittime perplessità interpretative in merito alla persistenza dei presupposti normativi per la stipula di tali contratti, specialmente laddove si faceva riferimento a disposizioni non più in vigore.
Chiarimenti forniti dall’INL
Con una nota di prassi diffusa successivamente all’abrogazione del Regio Decreto, l’INL ha offerto le seguenti precisazioni operative:
Validità del contratto intermittente
L’INL ha chiarito che l’eliminazione del RD 2657/1923 non pregiudica la vigenza e l’operatività della disciplina del contratto intermittente, tuttora regolata dagli articoli 13–18 del D.lgs. n. 81/2015.
Pertanto, la possibilità di stipulare contratti a chiamata rimane pienamente in vigore, anche nei casi in cui si faceva riferimento, in via meramente materiale, a disposizioni contenute nel Regio Decreto abrogato.
Criteri per l’utilizzo del lavoro intermittente
L’accesso al contratto intermittente continua a essere subordinato alla sussistenza di condizioni oggettive o soggettive previste dalla normativa. In particolare:
- Oggettivamente, il contratto può essere utilizzato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come:
- definite dai contratti collettivi applicabili;
- oppure, in mancanza, desunte dall’elenco allegato al Decreto Ministeriale 23 ottobre 2004, che continua a ritenersi efficace, in attesa di un eventuale aggiornamento da parte del Ministero.
- Soggettivamente, il contratto può essere stipulato anche al di fuori delle attività elencate, qualora il lavoratore abbia un’età:
- inferiore a 24 anni, purché le prestazioni siano svolte entro il 25° anno di età;
- superiore a 55 anni, senza ulteriori restrizioni in merito al tipo di mansione.
Comunicazioni obbligatorie
L’INL ha ribadito la permanenza dell’obbligo di comunicazione preventiva della chiamata del lavoratore, da effettuarsi con modalità telematiche (sms, PEC, portale ClicLavoro), ai sensi dell’art. 15, comma 3 del D.lgs. n. 81/2015.
L’omessa comunicazione è sanzionata con una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di applicazione della diffida obbligatoria.
Aspetti formali del contratto
Il contratto di lavoro intermittente, per essere valido, deve rivestire forma scritta ai fini della prova e contenere, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2015, almeno i seguenti elementi:
- durata del contratto;
- modalità della disponibilità e del preavviso di chiamata;
- eventuale corresponsione dell’indennità di disponibilità (che è obbligatoria solo in caso di obbligo di risposta alla chiamata);
- trattamento economico e normativo applicabile;
- tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dei contributi.
Prospettive evolutive e raccomandazioni operative
L’interpretazione dell’INL consente di salvaguardare la continuità applicativa dell’istituto e di evitare vuoti normativi. Tuttavia, alla luce del contesto europeo e dell’orientamento verso una maggiore tutela della prevedibilità e trasparenza nei rapporti di lavoro, è possibile che il legislatore intervenga in futuro con:
- l’adozione di un nuovo decreto ministeriale che sostituisca l’elenco allegato al DM 23 ottobre 2004;
- una revisione dei presupposti oggettivi del contratto, per garantire maggiore aderenza alle linee guida comunitarie;
- l’introduzione di oneri informativi aggiuntivi per i datori di lavoro, in linea con gli standard previsti dalla Direttiva (UE) 2019/1152.
Conclusione
L’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923 non determina un’alterazione della disciplina sostanziale del contratto intermittente, la cui regolamentazione resta oggi integralmente contenuta nel D.lgs. n. 81/2015.
Le indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano la continuità normativa dell’istituto e la validità del quadro di riferimento attuale, in attesa di eventuali aggiornamenti normativi o contrattuali che potrebbero intervenire nei prossimi mesi.