L’evoluzione normativa della crisi d’impresa: dal fallimento al risanamento

Dal 15 luglio 2022 è entrato definitivamente in vigore il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza. In origine l’assetto del diritto fallimentare italiano era fondato su un’idea ben precisa ovvero che l’imprenditore insolvente era da ritenersi escluso dal contesto economico produttivo, non c’era il concetto stesso di “crisi d’impresa” ma solo l’interesse preminente dei creditori, la cui tutela veniva perseguita attraverso la liquidazione dell’attivo aziendale.

Susseguivano per il “fallito” delle pesanti ripercussioni sulla capacità giuridica, sui diritti civili e sulla reputazione e veniva esclusa a priori la possibilità di risanamento .

Nel 2012, con il D.L. n. 83/2012, il legislatore italiano è stata introdotta la nozione di crisi d’impresa,ponendo le premesse per un mutamento radicale dell’approccio. Il “decreto sviluppo” ha rappresentato una reazione normativa a una crisi economica di portata globale.Il legislatore prende atto che l’insolvenza può derivare da fattori indipendenti dalla condotta imprenditoriale. Si riconosce che l’impossibilità di adempiere può essere conseguenza di dinamiche sistemiche come il blocco della liquidità bancaria ad esempio. Dunque la crisi viene riconosciuta come un fenomeno sistemico e strumenti tradizionalmente come il concordato stragiudiziale, iniziano ad avere una pseudo legittimazione.

L’evoluzione della disciplina sulla crisi d’impresa rappresenta uno dei passaggi più significativi del diritto commerciale contemporaneo.

Il nuovo impianto normativo ruota intorno all’art. 2086 cod. civ., come modificato dal D. Lgs. 14/2019, dove sono introdotti obblighi organizzativi che impongono all’imprenditore di rilevare tempestivamente i segnali di crisi e gli strumenti messi a disposizione, come la composizione negoziata, sono espressamente orientati al risanamento e alla continuità.

Il Codice individua nella continuità aziendale una priorità e un fondamento poichè continuità aziendale significa mantenimento dei posti di lavoro, stabilità fiscale, efficienza del sistema produttivo, l’impresa meritevole va preservata, anche a costo di sacrificare parzialmente l’interesse immediato dei creditori e strumenti come la composizione negoziata ne sono l’espressione più rivoluzionaria. Si pone l’attenzione sulla prevenzione e non sull’insolvenza: l’obiettivo è l’emersione anticipata della crisi.

Al tempo stesso vige per l’imprenditore l’obbligo di agire secondo correttezza, trasparenza e con il dovere di adottare le migliori pratiche gestionali possibili.

Nonostante la grande evoluzione normativa, restano alcune resistenze,l’Amministrazione finanziaria e parte della magistratura appaiono ancora legate a una concezione punitiva del fallimento,il sospetto che il nuovo sistema “premi” l’imprenditore inefficiente continua a influenzare l’interpretazione e l’applicazione delle nuove disposizioni.

Inoltre si aggiunge l’assenza di una riforma coerente del diritto penale fallimentare nonchè l’attuazione incompleta delle previsioni della legge delega, infine la mancanza di un effettivo coinvolgimento del Parlamento.