Normativa UE sulla cripto-attività.

Innanzitutto facciamo chiarezza sul concetto di criptovaluta, la criptovaluta non esiste in forma fisica ed anche per questo viene definita ‘virtuale’, ma si genera e si scambia esclusivamente per via telematica, non è dunque possibile trovare in circolazione dei bitcoin in formato cartaceo o metallico.
Alcuni concetti tradizionalmente utilizzati per le monete a corso legale, come ad esempio quello di ‘portafoglio’, sono stati adattati anche al contesto delle monete virtuali, dove si parla di ‘portafoglio digitale/elettronico’ (o wallet digitale/elettronico o semplicemente e-wallet).

Ad oggi è pienamente operativa la normativa europea MiCAR mirata a fornire regole e tutele armonizzate per le criptoattività in tutta la UE, promuovendo un’innovazione responsabile .Ma secondo la visione di molti operatori del settore, sono necessarie delle linee guida più chiare al riguardo e strumenti tecnici condivisi per evitare che l’Italia resti indietro rispetto agli altri Paesi, compromettendo la competitività delle aziende.

In particolare, ci riferiamo ai controlli tra operatori, la gestione dei wallet personali e lo scambio di informazioni. Per quanto riguarda il procedimento di autorizzazione MiCAR, invece, il nodo principale è rappresentato dalla carenza di un’interazione strutturata e continua tra regolatori e operatori.

Italia Fintech ha rivolto un appello alla Consob e alla Banca d’Italia per avviare un confronto sull’applicazione della normativa, esortando a favorire maggiore chiarezza e collaborazione per non bloccare lo sviluppo di un settore che opera nel quadro del diritto europeo ed italiano, essenziale per la futura finanza digitale .

Un maggior dialogo consentirebbe la finalizzazione delle istanze di autorizzazione attualmente pendenti dando fiducia a quegli operatori che hanno scelto di operare in Italia chiedendo nel nostro Paese l’Autorizzazione prevista da MiCAR dall’Italia.

Gli aggiornamenti normativi sulle criptovalute riguardano principalmente la tassazione e gli obblighi dichiarativi, la Legge di Bilancio 2025 ha rimosso l’esenzione fiscale sulle plusvalenze fino a 2.000€, rendendo tutte le plusvalenze tassabili a partire dal 1° gennaio 2025 e dal 2026, le plusvalenze potranno essere tassate al 33% se rivalutate (imposta sostitutiva del 18% da versare entro il 30/11/2025). 

Alcune precisazioni sono doverose:

  • La mancata dichiarazione delle cripto-attività detenute, soprattutto su exchange esteri, comporta sanzioni amministrative. 
  • Rivalutazione Fiscale: Consente di rideterminare il valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2025, applicando un’imposta sostitutiva del 18%. 
  • Regolamentazione Europea:La UE sta implementando nuove regole, come Micar (Markets in Crypto-Assets Regulation), per regolamentare i mercati delle criptovalute e tutelare gli investitori. 

L’Italia si sta allineando alle normative europee in materia di antiriciclaggio e vigilanza sulle cripto-attività. 

Inoltre in ambito finanziario sottolineamo l’utilità dei registri,questo dipende dal fatto che possono contenere informazioni sui diritti che spettano al possessore, al quale è garantito l’accesso esclusivo per mezzo della crittografia, in modo tale che un solo soggetto è in possesso della chiave di accesso all’informazione da cui dipende l’esercizio di uno o più diritti. 

Nello specifico, il token è il gettone (virtuale) che consente questo esercizio, risultando perciò dotato di un valore, che non è intrinseco ma dipende dal bene o dalla prestazione alla quale permette di accedere; più tale bene o prestazione è diffusa e standardizzata e più aumentano le potenzialità di un token come:

  • mezzo di scambio; 
  • unità di conto; 
  • riserva di valore; 

ovvero le tipiche caratteristiche della moneta. 

In altri termini, il valore del token dipende dal “contesto” in cui viene accettato come strumento rappresentativo, ossia come una fiches, o un titolo azionario.