Rappresentante fiscale: attestazione dei requisiti soggettivi e prestazione della garanzia

Con il decreto MEF del 9 dicembre 2024, erano stati individuati i criteri per l’accesso al ruolo di rappresentante fiscale e le modalità di rilascio della garanzia. Il primo obbligo è previsto dal riformulato articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972, che rinvia ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’individuazione dei criteri, al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo, solo previo rilascio di un’idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero dei soggetti rappresentati.

Dal 17 aprile 2025, i soggetti che decidono di assumere o che già operano con il ruolo di rappresentante fiscale sono obbligati a presentare sia una dichiarazione di attestazione dei requisiti di onorabilità (art. 8, co. 1, lett. a), b), c) e d) del Decreto Ministeriale n. 164/1999) sia una garanzia proporzionata al numero dei soggetti rappresentati,tali documenti devono essere forniti dai rappresentanti fiscali nel momento di presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale degli stessi . 

In merito alla dichiarazione di attestazione dei requisiti , nel caso il rappresentante fiscale sia diverso da persona fisica, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti indicati nel modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA,nel caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti, la dichiarazione deve essere resa dagli stessi simultaneamente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA. 

Quanto alla garanzia, questa deve essere prestata per almeno quarantotto mesi dalla consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, per un valore che varia, in base al numero di soggetti rappresentati, da 30.000 euro a 2.000.000 euro sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato (che dovrà presentare le informazioni contenute nel fac simile garazie dello stato allegato al Provvedimento) ovvero tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria

Fatto ciò l’Agenzia delle Entrate competente verifica se la stessa soddisfa i requisiti normativi e rivela l’esito a colui che l’ha presentata, soltanto dopo l’esito positivo, il soggetto può operare come rappresentante fiscale. Nel caso in cui il rappresentante è tenuto a presentare una nuova garanzia per la fascia superiore, lo stesso potrà richiedere la liberazione della precedente garanzia. 

Per coloro che alla data del 17 aprile già operano quali rappresentati fiscali, vige l’obbligo di presentare la dichiarazione attestante i requisiti soggettivi e la garanzia entro il 16 giugno 2025. In caso di inadempimento, l’Agenzia delle entrate avvierà la procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati.

Tramite apposito avviso sul sito internet, l’Agenzia comunicherà la disponibilità del servizio per la consultazione dei riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno presentato la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi e hanno prestato l’eventuale garanzia dovuta.A coloro che non adempiono i nuovi obblighi di garanzia, si ricorda che è applicabile una sanzione amministrativa che va da euro 3.000 a euro 50.000, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico. 

Sarà l’Agenzia delle Entrate a comunicare al rappresentante fiscale, tramite PEC o raccomandata A/R, l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio dei soggetti rappresentati e da quel giorno il rappresentante ha sessanta giorni per fornire la documentazione necessaria per mantenere il ruolo di rappresentante fiscale. Se entro questo termine la documentazione non viene fornita, le partite IVA saranno cessate d’ufficio.