Start up, per commercialisti e legali il focus sulla gestione della crisi

Le startup innovative sono imprese giovani con alto potenziale tecnologico, nate con lo scopo di sviluppare prodotti o servizi innovativi.

Nel nostro paese, il concetto di startup innovativa è stato introdotto con il Decreto Legge 179/2012, e ha delineato i criteri per essere riconosciuti come tali.

Una startup innovativa deve:

  • Essere di recente costituzione (meno di 5 anni).
  • Non avere ricavi superiori a 5 milioni di euro.
  • Non distribuire utili.
  • Avere un chiaro scopo di innovazione tecnologica.

Queste imprese godono di particolari agevolazioni fiscali e burocratiche, ma, nonostante questo, restano altamente esposte a problemi finanziari.

Alternativi al fallimento per le startup innovative sono previsti due diversi procedimenti concorsuali:

  • l’accordo di ristrutturazione dei debiti, cioè un piano di risanamento a cui la startup in crisi ricorre per cercare di ridurre la situazione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  • la liquidazione del patrimonio con cui la startup mette in luce tutti i beni della società e gli eventuali crediti che vanta verso terzi per ridurre l’esposizione debitoria.

Le due procedure non toccano il patrimonio dei soci, salvo il caso di S.r.l. unipersonali che hanno conferimenti non interamente versati: in questo caso a prescindere che la società sia o meno una startup innovativa, l’unico socio risponde illimitatamente in caso di insolvenza della società, quando non siano stati interamente versati i conferimenti ex art. 2464, “o” quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470 cc.

I nuovi strumenti di sostegno per le aziende in crisi non si adattano alle realtà innovative e per questo gli studi di commercialisti e legali che accompagnano le start up svolgono screening molto approfonditi. Da parte degli advisor c’è il suggerimento di business plan rigorosi e rigidi controlli iniziali per vedere crescere le probabilità di successo.

Al Registro delle imprese sono censite quasi 12.700 start up innovative.

Va precisato che anche nelle startup innovative, gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Le startup innovative, ai sensi dell’art. 31 del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, non sono soggette alle tradizionali procedure concorsuali: in caso di insolvenza della start up non è possibile dichiararne il fallimento e  l’iniziativa per l’analoga liquidazione dei beni è riservata alla stessa start-up debitrice.

L’esclusione dall’assoggettamento alle procedure concorsuali è limitata ai primi 5 anni dalla data di costituzione della società se avvenuta dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 179 del 2012, termine quinquennale è invece ridotto a quattro, tre o due anni per le società costituite rispettivamente, nei due, tre o quattro anni precedenti.

Una pronuncia/ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (4 Luglio 2022 n. 21152) ha tuttavia previsto, correttamente, che anche una startup possa fallire se i requisiti di Startup Innovativa non sussistono (anche in seguito a controlli e verifiche sullo storico dell’azienda).