Dal 2025 la detrazione “de minimis” dal 50% passa al 65% per gli investimenti in Start up innovative, ed è abrogata per gli investimenti in Pmi innovative.
In merito alla disciplina delle Start up e Pmi innovative si sono susseguite diverse ed importanti modifiche per effetto di due recenti provvedimenti legislativi:
-con la L. 162/2024 si introduce la possibilità di trasformare in credito d’imposta la detrazione “de minimis” che non trova capienza nell’Irpef e diventa a tuti gli effetti operativa l’esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in Start up e Pmi innovative, già prevista dal DL 173/2021 ma rimasta per anni inattuata.
-con la L.193/2024 viene rivista la definizione di Start up innovativa e viene ridotta da 5 a 3 anni la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese, con l’opzione di mantenere l’iscrizione fino al 5° anno (ed eventualmente fino al 9° anno) solo al ricorrere di alcuni requisiti molto precisi.Altra novità riguarda le Start up che risultano essere già iscritte alla sezione speciale alla data del 18 dicembre 2024 e per le quali è previsto un apposito regime transitorio,la L. 193/2024, inoltre, potenzia la detrazione Irpef “de minimis“ per i soggetti che investono in Start up innovative, portando l’aliquota dal 50% al 65%, ma accorcia il periodo agevolato da 5 a 3 anni.
E’ doveroso precisare che la stretta sulle detrazioni Irpef, introdotta dalla Legge di bilancio 2025 per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, non si applica alle somme investite in Start up e PMI innovative che beneficiano della detrazione ordinaria o della detrazione “de minimis”.
Quanto a come compilare la dichiarazione dobbiamo precisare che il modello deve per forza di cose essere il modello Redditi.
Detto ciò,i contribuenti che hanno effettuato lo scorso anno investimenti sturtup e PMI innovative devono compilare alcuni quadri del modello Redditi PF 2025, che si sono rinnovati per accogliere le recenti riforme normative:
1) Il quadro RP.
nel Rigo RP80 (è la sezione VI) sono state introdotte 2 nuove caselle la 5A e la 6A, che consentono poi di gestire l’utilizzo di detrazione e credito di imposta.
2) Il quadro RN (e nuovo Rigo RX42
Nel quadro RN, che è iquello in cui vengono effettuati i conteggi per la liquidazione dell’imposta da cui emerge il debito o il credito IRPEF, sono riportati innanzitutto i residui delle detrazioni non utilizzate nei precedenti periodi di imposta (Righi RN18-RN19-RN20).
Nel Rigo RN21, che è quello che interessa le agevolazioni degli investimenti del 2024, vanno riportate le detrazioni (del 30% e del 50%) utilizzate in questa dichiarazione. In caso di incapienza (in quanto l’IRPEF è inferiore alle detrazioni startup anche per effetto dell’utilizzo precedente degli altri tipi di detrazioni) l’eccedenza:
– della detrazione del 30% (che può essere portata in avanti per altri 3 anni) la indico nel rigo RN47 colonna 3.
– della detrazione del 50% (che può essere trasformata in credito di imposta) la indico nel Quadro RX – Rigo RX42
L’importo risultante dal quadro RX42 lo potrò utilizzare, come recitano le istruzioni, “nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.” E quindi per compensare altre imposte (per esempio l’imposta sostitutiva per i contribuenti forfettari), o i contributi previdenziali. Altra cosa importante è che essendo un credito di imposta non ci sono più limiti temporali al suo utilizzo, come accade con il limite triennale della detrazione del 30%.
Per la detrazione del 50% la certificazione deve contenere anche il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti, l’importo dell’investimento effettuato e quello della detrazione fruibile.
Il 28 aprile 2025 è stata pubblicata la Risoluzione 30/E dell’Agenzia delle Entrate con cui si istituisce il codice tributo“7076” – denominato “Credito d’imposta relativo all’eccedenza non detraibile per investimenti effettuati in start-up innovative e PMI innovative – articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162” e si precisano le modalità di compilazione del modello F24:
nella compilazione del modello di pagamento F24,il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” cioè nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.