Transazione fiscale e recenti novità normative in materia di crisi d’impresa

Lo strumento della transazione fiscale è stato introdotto nell’ordinamento per consentire alle imprese che si trovano in una situazione di crisi di pagare solo parzialmente e in forma dilazionata i propri debiti tributari permettendo all’Amministrazione finanziaria di accettare un soddisfacimento solo parziale da parte di tali imprese, recuperando i crediti tributari di cui è titolare per gli importi, nelle forme e con le modalità che ne assicurano comunque un soddisfacimento migliore di quello consentito dalle alternative possibili.

La transazione fiscale consente la dilazione di pagamento dei crediti tributari, relativi a imposte, sanzioni e interessi, iscritti e non iscritti a ruolo, certi e contestati, in misura variabile a seconda della gravità della crisi in cui si trova l’impresa debitrice e della sua capacità di risanamento.

La proposta di transazione fiscale viene approvata dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della procedura di concordato preventivo, mediante voto favorevole al concordato nell’adunanza dei creditori.

La proposta connessa a un accordo di ristrutturazione dei debiti viene invece approvata tramite la stipula di un apposito atto di transazione che deve definire gli obblighi che a seguito di tale approvazione riguardano tutte le parti contraenti dello stesso, dunque l’impresa debitrice, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Lo scopo è bilanciare gli interessi delle imprese in difficoltà e delle banche, garantendo un accesso più agevole alla composizione negoziata definendo le regole per la gestione dei rapporti creditizi.

Le norme che disciplinano questo istituto sono state spesso oggetto di dibattito nel corso degli anni per via di del conflitto con il cosiddetto principio della indisponibilità dell’obbligazione tributaria e con alcune norme comunitarie.

Non sussistono limiti assoluti e prestabiliti all’eliminazione dei debiti tributari e la discrezionalità del Fisco è piuttosto limitata, sia nell’approvare sia nel rigettare le proposte formulate dai contribuenti poichè vincolata ad attuare la soluzione che consente il miglior soddisfacimento dei crediti erariali. A conferma di questa tesi da un lato, il Codice della crisi e dell’insolvenza entrato in vigore il 15 luglio 2022, nel decreto-legge 27 novembre 2020, n. 159, convertito nella Legge 7 ottobre 2020, n. 125, e nel decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito nella Legge 21 ottobre 2021, n. 147, con i quali è stato stabilito il carattere decisivo della convenienza per l’Erario della proposta di transazione ai fini dell’approvazione della stessa e dall’altro lato, la sentenza 25 marzo n. 8054 pronunciata a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, con la quale è stata affermata, in ordine all’approvazione della proposta di transazione fiscale, la prevalenza dell’interesse concorsuale sull’interesse fiscale.

Una parte nuova del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è quella che disciplina gli obblighi generali dei creditori che assumono il ruolo di attori principali in tutte le fasi della gestione delle crisi, e sono tenuti a “comportarsi secondo buona fede e correttezza nel corso delle trattative e nell’esecuzione degli accordi e delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza (art. 4, comma 1, CCII). Sono altresì tenuti a “collaborare lealmente” con il debitore e gli organi della procedura e a “rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite” (art. 4, comma 3, CCII).

E’ chiara dunque l’intenzione del legislatore di rendere maggiormente responsabili tutti i soggetti coinvolti nella gestione della crisi aziendale, tra questi anche i creditori che hanno il dovere di collaborare in modo leale con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza nonchè di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore.

Resta con l’entrata in vigore dell’art. 4 CCII, la facoltà per il creditore, anche se consapevole dell’incapienza del patrimonio del debitore, di attivarsi legalmente per la tutela del proprio credito, anche se a scapito degli altri creditori e con l’intento di essere il primo a farlo.