Crisi d’impresa: a rischio l’oggetto sociale

Il contesto socio-economico attuale ha richiesto una radicale revisione del processo di rilevazione e gestione della crisi, nel quale emerge il dovere imposto agli amministratori di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa con l’obiettivo di migliorare i profili di eventuali responsabilità potenzialmente relativi all’organo di gestione e a quello di controllo in ragione della violazione delle prescrizioni sugli assetti.

Lo stato di crisi in cui una società venga a trovarsi non è di per sé qualificabile come «sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale» (ai sensi dell’articolo 2484, comma 1, n. 2, del Codice civile) e, dunque gli amministratori non possono iscrivere nel registro delle imprese una dichiarazione di avvenuto scioglimento della società (ai sensi dell’articolo 2484, comma 3, Codice civile).

Il Codice della crisi ha posto attenzione al tema degli assetti organizzativi adeguati, già introdotto dall’articolo 149, comma 1, lettera c), del Tuf e poi esteso alle Spa dalla riforma del diritto delle società di capitali del 2003,grazie a questo l’obbligo di munirsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa è stato ampliato a tutte le imprese organizzate.

Si è anche pensato di valutare se l’inadeguatezza degli assetti integri una impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, che comporta lo scioglimento della società.

L’articolo 3 del Codice della crisi precisa che gli assetti devono consentire di: rilevare squilibri patrimoniali o economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per almeno 12 mesi nonchè rilevare l’esistenza di certi tipi di debiti scaduti da un periodo e per un ammontare determinati precisamente, si offre dunque un contributo rilevante per rispondere all’interrogativo su quando gli assetti possano dirsi adeguati per la tempestiva rilevazione della crisi.

ll dovere “specifico” di imprimere un assetto adeguato alla struttura organizzativa dell’impresa è parte integrante del più ampio dovere di corretta amministrazione e coinvolge gli organi delegati che sono chiamati a curare che gli assetti siano adeguati, al tempo stesso gli amministratori non esecutivi devono valutarne l’adeguatezza, mentre l’organo di controllo vigila sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento degli assetti .