
La ristrutturazione dei debiti del consumatore, prevista nel nuovo Codice della Crisi agli artt. 65-73 si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza.
Ai sensi dell’art. 67 CCII la legittimazione attiva per azionare la procedura spetta solo al consumatore, così come precisato dall’art. 2 lett. e) CCII nella versione ratione temporis applicabile, ossia “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.
È uno strumento di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, fondamentale poichè consente alle persone fisiche, non siano soggette ad altre procedure concorsuali, di ristrutturare i propri debiti in maniera sostenibile con il proprio reddito e patrimonio.
Il Piano del consumatore trova la sua disciplina nella legge n. 3/2012, anche nota come “legge sul sovraindebitamento”, e successive modifiche introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), entrato in vigore definitivamente nel 2022. Suddetta normativa offre appunto la soluzione ai soggetti in difficoltà economica che non possono accedere ad altre procedure concorsuali, come il fallimento.
Grazie al Piano del consumatore il debitore può evitare il pignoramento di beni essenziali, ottenendo lo stralcio parziale di debiti.
Il debitore deve trovarsi in una condizione di “sovraindebitamento”, ovvero nell’impossibilità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni.
Di seguito alcune doverose precisazioni su come viene strutturato:
1.Presentazione della domanda: il consumatore deve presentare tramite un Organismo di composizione della crisi un’istanza al tribunale competente, con allegata una proposta precisa di ristrutturazione del debito, come previsto dall’art. 67 Codice della Crisi:con “contenuto libero” e con l’ indicazione di tutti i debiti e che preveda “il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”.
2.Va poi allegata una relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, nonchè le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni.
3.Valutazione del giudice: il giudice verifica la “meritevolezza” del consumatore, cioè se il sovraindebitamento non sia derivato dal dolo, malafede o colpa grave (non può accedere il consumatore alla procedura già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o che ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte).
4.Omologazione: se il piano è ritenuto equo e sostenibile, tmediante una valutazione della capacità economica del consumatore, il giudice lo omologa. A differenza di altre procedure, non è necessaria l’approvazione dei creditori.
5.Esecuzione del piano: il debitore è tenuto a rispettare gli impegni previsti nel piano, sotto la vigilanza dell’OCC che risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario.
6.Effetti: se il piano viene rispettato, il consumatore ottiene l’esdebitazione.
Anche recentemente, la Cassazione, con la sentenza 22699/2023 ha confermato la validità di quanto in precedenza già statuito con la pronuncia 1869/2016 ossia che “La nozione di “consumatore abilitato al piano”, quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l’esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l’imprenditore – attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell’insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria”.