L’imposta di successione è una tassa applicata sul valore dei beni, immobili o aziendali, trasferiti agli eredi.
Con la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025,l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sugli aggiornamenti riguardanti l’imposta sulle successioni e donazioni in conseguenza del D.Lgs. n. 139/2024, emanato in attuazione dell’art. 10 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge delega fiscale). L’Agenzia si concentra sull’autoliquidazione dell’imposta di successione e analizza la nuova disciplina in merito alle attività cadute in successione in favore dell’unico erede di età non superiore a 26 anni, la determinazione dell’imposta e i limiti alla deducibilità dei debiti.
Con la circolare vengono precisate le istruzioni operative riguardanti le novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni, sono state modificate le disposizioni del TUS concernenti l’oggetto dell’imposta e l’ufficio competente per l’applicazione dell’imposta. La norma ha poi modificato la disciplina della determinazione dell’imposta, della presentazione della dichiarazione di successione, quella relativa ai limiti della deducibilità dei debiti. La legge n. 104 del 2024 è intervenuta in materia di esonero dal regime di responsabilità solidale.
Le persone che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l’imposta di successione.
L’imposta sulle successioni è disciplinata dal D.Lgs. 346/1990 e da disposizioni particolari, previste dai commi da 47 a 51 dell’articolo 2 del D.L. 262/2006.
Le principali novità riguardano:
- l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta
- le modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie
- l’estensione dell’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti derivanti da trust
- la semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all’invio telematico
- la dichiarazione di successione con la relativa domanda di voltura catastale, con riferimento alle successioni aperte successivamente al 3 ottobre 2006, deve essere presentata per via telematica (c’è una proroga di un anno per l’obbligo).
- Se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006, è necessario comunque utilizzare le vecchie regole con la compilazione del Modello 4, per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una precedente dichiarazione presentata con il Modello 4, occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione
- Se il defunto era residente all’estero ma precedentemente aveva risieduto in Italia, la dichiarazione di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana e se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA (Ufficio Territoriale ROMA 6 – EUR TORRINO, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma).
- Se il contribuente ha deciso di non avvalersi del servizio di voltura automatica tramite la presentazione della dichiarazione di successione, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa deve presentare la richiesta di voltura degli immobili ai competenti uffici provinciali Territorio dell’Agenzia.
Concludiamo con il limite sugli importi delle passività, precisando che l’unico caso previsto dal T.U.S. in cui si prevede un tetto all’ammontare delle passività ammissibili di deduzione, concerne le spese funerarie contemplate dall’art. 24, in cui è stabilito che esse siano ammesse in deduzione ai fini del calcolo della base imponibile per l’importo massimo di € 1.033 (milletrentatre/00), previa produzione della fattura emessa dall’impresa di servizi funerari con relativa quietanzadall’impresa stessa o con annessa prova del pagamento effettuato dall’erede che chiede la deduzione.