Un tempo era la legge fallimentare ad occuparsi degli appalti pubblici e precisamente l’art. 81.
Le procedure concorsuali e quella degli appalti pubblici correvano in parallelo senza intersecarsi, l’art. 38 del vecchio Codice degli Appalti Pubblici escludeva dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni e di appalti pubblici, oltre che dalla possibilità di essere affidatari di subappalti e di stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, nonché quelli nei cui confronti fosse in corso “un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni“.
Il 1° aprile (ma con efficacia dal prossimo 1° luglio ex art. 229) è entrato in vigore il D. Lgs. 36/2023 (d’ora in poi NCDA) e quindi anche i relativi artt. 124, co. 4 e 5.
In conclusione a seguito di questo:
nel caso di fallimento con autorizzazione all’esercizio provvisorio il curatore può eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita e al contempo partecipare a procedure di affidamento di concessioni ed appalti di lavori, forniture e servizi, ovvero essere affidatario di subappalto;
con il nuovo art. 124, co. 4 , NCDA, si ferma dunque l’impossibilità per il Curatore di partecipare a nuove gare, ove l’aggiudicazione sia intervenuta ante LG, gli si consente comunque di stipulare il relativo contratto pubblico, purché sia tempestivo, e purché il debitore insolvente risulti avveduto nel richiedere per tempo la propria dichiarazione di LG.
Si avranno a disposizione solo 60 giorni per conseguire l’autorizzazione del GD, decorrenti, però, non dalla LG, bensì dall’avvenuta efficacia dell’ aggiudicazione.
Il curatore non può usufruire di tale opportunità ove si trovi innanzi ad un debitore insolvente mandante in un ATI/RTI (visto che, come noto, il contratto di mandato in tal caso potrebbe proseguire anche con la L.G. ex art. 183, co. 3, CCII, a differenza che in ipotesi di LG del mandatario a lume dell’antecedente co. 2).
Nel caso di concordato preventivo, i contratti in corso di esecuzione possono proseguire al ricorrere delle condizioni dell’art. 95, co. 2.
nel caso di concordato con cessione dei beni, l’impresa può eseguire i contratti pubblici in corso sia prima che dopo l’ammissione, ma non partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici.
quanto alle cause di esclusione automatica
l’operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 124 del presente codice. L’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all’articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
È inoltre escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.