Riforma fiscale, autotutela parziale con sanzioni ridotte.

L’art. 19 del Decreto correttivo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2025, prevede un’importante novità in tema di annullamento parziale degli atti impositivi, consentendo al contribuente di prestare acquiescenza alle residue contestazioni, versando, le sanzioni ridotte nella misura di un terzo.

Le novità sono contenute negli articoli 18 e 19 del dlgs 81/2025 e si riferiscono ai casi in cui il Fisco procede in autotutela (quindi, in assenza di ricorso) a correggere un atto. La nuova norma interviene in relazione alle situazioni in cui il provvedimento in autotutela è parziale, cioè elimina solo in parte un atto impositivo.Il decreto legislativo 81/2025 in vigore dal 13 giugno prevede novità per il contribuente che riceve provvedimenti di autotutela parziale, essendo già scaduti i termini di impugnazione, deve sanare la parte di debito tributario non annullata dall’Amministrazione finanziaria.

La norma interviene a suo favore consentendogli di sanare la situazione con sanzioni ridotte, anche per violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024.L’autotutela parziale può alleggerire il peso delle sanzioni. È una novità del decreto correttivo.

Nei casi di annullamento parziale di un atto, il contribuente ha la possibilità di avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto, purché rinunci al ricorso e l’atto non risulti definitivo.

Di norma il contribuente da una parte, ha il vantaggio di non dover pagare la parte annullata, dall’altra continua però ad avere un debito relativo alla parte non sanata, per la quale sono scaduti i termini.

La riforma fiscale, con il Dlgs 87/2024, era già in parte intervenuta su questi aspetti, consentendo il ricorso a forme di definizione agevolata (articolo 3, comma 1, lettera o). Questo però solo per violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024,ora invece, grazie ai correttivi del Dlgs 81/2025, questa possibilità viene prevista anche per le violazioni precedenti a questa data.

Qualora il contribuente non abbia provveduto al pagamento delle somme risultanti dall’atto impositivo e il Fisco adotti un provvedimento di annullamento parziale, si è posto il problema della possibilità di prestare acquiescenza alle contestazioni non ritirate beneficiando della riduzione delle sanzioni, nonostante siano decorsi i termini previsti dall’ art 15 D.Lgs 218/1197.