PEX a maglie strette: la nuova selettività dell’esenzione sulle plusvalenze

La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo deciso sul regime della Participation Exemption, modificandone l’impostazione originaria e restringendo l’accesso all’esenzione fiscale delle plusvalenze da partecipazioni. L’agevolazione prevista dall’articolo 87 del TUIR, storicamente pensata per evitare la doppia imposizione economica sugli utili societari, viene ora subordinata non solo al rispetto dei requisiti “qualitativi” già noti, ma anche al possesso di una partecipazione economicamente significativa. Il risultato è una PEX “a maglie strette”, che seleziona i beneficiari sulla base della rilevanza dell’investimento.

Il regime PEX costituisce da anni uno dei pilastri della fiscalità d’impresa. In presenza delle condizioni previste dalla norma, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali soggetti a IRES sulla cessione di partecipazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile, se non per una quota residuale. Il meccanismo è ispirato a una logica di neutralità: gli utili prodotti dalla società partecipata sono già tassati in capo a quest’ultima e non dovrebbero subire una nuova imposizione integrale al momento della dismissione della partecipazione.

Tradizionalmente, l’accesso alla PEX è stato legato a requisiti ben definiti: il possesso ininterrotto della partecipazione per un determinato arco temporale, la classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie, la natura commerciale della società partecipata e l’assenza di residenza in Stati a fiscalità privilegiata, salvo specifiche eccezioni. In questo impianto normativo, tuttavia, non era previsto alcun limite minimo in termini di percentuale di capitale detenuta o di valore fiscale dell’investimento. Anche partecipazioni di dimensioni ridotte potevano beneficiare dell’esenzione, purché rispettassero i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge.

È proprio su questo punto che la riforma del 2026 introduce un cambio di prospettiva. Il legislatore ha ritenuto necessario intervenire per limitare l’accesso all’agevolazione, introducendo un criterio di rilevanza economica della partecipazione. A partire dal 1° gennaio 2026, l’esenzione delle plusvalenze è riconosciuta solo se la partecipazione ceduta rappresenta almeno il 5 per cento del capitale della società partecipata oppure se il suo valore fiscale è pari o superiore a 500 mila euro. I due requisiti operano in via alternativa, ma la loro assenza comporta l’esclusione totale dal regime PEX.

La conseguenza è particolarmente significativa: in mancanza del requisito di partecipazione “minima”, la plusvalenza realizzata sulla cessione non beneficia più dell’esenzione parziale e viene tassata integralmente secondo le regole ordinarie. Non si tratta quindi di una riduzione del beneficio, ma di una vera e propria fuoriuscita dal regime agevolato, con un impatto diretto sul carico fiscale dell’operazione.

La ratio della norma è riconducibile a più esigenze. Da un lato, il legislatore mira a contrastare forme di pianificazione fiscale che sfruttavano la PEX anche per partecipazioni di scarso rilievo economico, con effetti distorsivi rispetto alla finalità originaria dell’istituto. Dall’altro, la riforma si inserisce in un processo di maggiore coerenza del sistema, allineando il trattamento delle plusvalenze a quello dei dividendi, per i quali sono stati introdotti analoghi criteri di rilevanza minima. In questo modo, si riduce il rischio che una stessa partecipazione venga trattata in modo agevolato in fase di dismissione, ma non in fase di percezione degli utili, o viceversa.

L’ambito soggettivo della disciplina resta circoscritto ai soggetti che operano in regime d’impresa e, in particolare, alle società e agli enti commerciali soggetti a IRES. La riforma non incide, quindi, sul trattamento delle plusvalenze realizzate da persone fisiche al di fuori dell’attività imprenditoriale, che continuano a essere assoggettate ai regimi di tassazione previsti per i redditi diversi. È inoltre rilevante la distinzione temporale: le nuove soglie si applicano alle partecipazioni acquisite a partire dal 2026, mentre per quelle già detenute continuano a valere le regole previgenti, salvo eventuali interventi futuri del legislatore.

Dal punto di vista operativo, la stretta sulla PEX impone alle imprese una riflessione più attenta sulla struttura delle partecipazioni detenute. La valutazione della percentuale di possesso e del valore fiscale dell’investimento diventa un passaggio essenziale in vista di operazioni di cessione, riorganizzazione o ristrutturazione societaria. In particolare, le operazioni straordinarie dovranno essere pianificate tenendo conto del rischio di perdita dell’esenzione, con possibili effetti rilevanti sulla convenienza economica complessiva dell’operazione.

La nuova disciplina rafforza dunque l’idea che la PEX non sia un’agevolazione generalizzata, ma uno strumento riservato a investimenti di una certa consistenza e stabilità. L’esenzione sulle plusvalenze resta un elemento centrale della fiscalità d’impresa, ma diventa più selettiva e più strettamente legata alla sostanza economica della partecipazione. In questo senso, la PEX “a maglie strette” segna un’evoluzione dell’istituto, che da beneficio ampio e potenzialmente accessibile a molti, si trasforma in una misura mirata, destinata a premiare le partecipazioni realmente strategiche per l’impresa.