Con l’ordinanza n. 21745 del 2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla responsabilità solidale tra cedente e cessionario prevista dall’art. 2112 del Codice Civile, fornendo importanti chiarimenti in materia di trasferimento d’azienda e tutela dei crediti dei lavoratori. La decisione assume particolare rilievo perché affronta il caso della retrocessione di un’azienda al termine di un contratto di affitto, precisando quando la responsabilità solidale opera e quando, invece, non può essere invocata.
Il trasferimento d’azienda rappresenta uno degli istituti più delicati del diritto del lavoro, poiché comporta il passaggio dei rapporti di lavoro dal cedente al cessionario, garantendo ai dipendenti la continuità del rapporto e la conservazione dei diritti maturati. Non sempre, tuttavia, è immediato individuare quale soggetto sia tenuto a rispondere dei crediti vantati dai lavoratori, soprattutto quando l’operazione riguarda affitti d’azienda, successive retrocessioni o procedure concorsuali.
La vicenda esaminata dalla Suprema Corte trae origine dal ricorso di un lavoratore che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme relative all’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni e dell’indennità di mobilità riferite ai mesi di luglio e agosto 2014. La società destinataria del provvedimento si era opposta e sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano accolto l’opposizione.
Dalla ricostruzione dei fatti emergeva che la società originaria aveva concesso in affitto la propria azienda a un’altra impresa nel gennaio 2011. Successivamente, a seguito del fallimento della concedente, l’azienda era stata retrocessa alla curatela fallimentare nel novembre dello stesso anno. Il rapporto di lavoro del ricorrente, però, si era già concluso il 5 settembre 2011, quindi prima della retrocessione. Inoltre, i crediti richiesti erano sorti soltanto nel 2014, diversi anni dopo il trasferimento dell’azienda.
Proprio questi elementi hanno assunto un ruolo determinante nella decisione della Cassazione. La Corte ha infatti confermato che la disciplina dell’art. 2112 del Codice Civile trova applicazione anche nell’ipotesi di retrocessione dell’azienda all’originario cedente, ma ha precisato che la responsabilità solidale presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro ancora in essere, oppure giuridicamente destinato a proseguire, nel momento in cui avviene il trasferimento.
Quando il rapporto di lavoro è già cessato prima della cessione o della retrocessione, viene meno il presupposto stesso della continuità del rapporto lavorativo e, di conseguenza, non può configurarsi alcuna responsabilità solidale del soggetto che riacquisisce l’azienda. In altre parole, non essendovi alcun rapporto da trasferire, non opera la tutela prevista dall’art. 2112 del Codice Civile.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito un ulteriore principio di particolare importanza pratica: la responsabilità solidale tra cedente e cessionario riguarda esclusivamente i crediti già esistenti al momento del trasferimento dell’azienda. Restano invece esclusi i crediti che maturano successivamente, anche se collegati a un rapporto di lavoro precedente. Nel caso esaminato, le somme richieste dal lavoratore erano sorte nel 2014, mentre la retrocessione dell’azienda risaliva al 2011, circostanza che ha escluso qualsiasi obbligo solidale in capo alla società coinvolta nel trasferimento.
L’ordinanza offre quindi un’importante conferma dell’orientamento della giurisprudenza, delineando con maggiore precisione i limiti temporali della responsabilità prevista dall’art. 2112 c.c. La tutela dei lavoratori resta ampia, ma non può estendersi a rapporti di lavoro già definitivamente cessati né a crediti sorti dopo il trasferimento dell’azienda.
Per le imprese coinvolte in operazioni di cessione, affitto o retrocessione d’azienda, la pronuncia rappresenta un utile punto di riferimento nella gestione dei rapporti di lavoro e nella valutazione dei possibili rischi connessi alle operazioni straordinarie. Allo stesso tempo, per i lavoratori e i professionisti che li assistono, la decisione chiarisce quali siano i presupposti necessari per poter invocare la responsabilità solidale tra cedente e cessionario e ottenere la tutela prevista dalla normativa.

