Con il Regolamento (UE) 2026/1139, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno aggiornato la disciplina del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori (FEG), introducendo importanti novità che interessano non solo i lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione aziendale, ma anche le imprese chiamate a gestire situazioni di crisi e riorganizzazione. Il nuovo regolamento modifica il precedente Regolamento (UE) 2021/691, ampliando l’ambito di applicazione del Fondo e consentendo di attivare gli interventi anche prima che i licenziamenti diventino effettivi. L’obiettivo è favorire una gestione più tempestiva delle ristrutturazioni, sostenendo i percorsi di riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori e riducendo l’impatto occupazionale delle crisi aziendali.
Per le imprese si tratta di una novità particolarmente rilevante. La possibilità di accedere al sostegno europeo già nella fase preparatoria dei licenziamenti collettivi consente infatti di programmare con maggiore anticipo le misure di accompagnamento dei lavoratori, purché vengano rispettati i requisiti e le tempistiche previsti dalla normativa.
L’accesso al Fondo, tuttavia, non è automatico. Il nuovo regolamento introduce criteri di ammissibilità molto rigorosi e una procedura che richiede un’attenta pianificazione. Le imprese interessate dovranno verificare preventivamente la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina europea, poiché il mancato rispetto dei requisiti può comportare la perdita del cofinanziamento.
Una delle principali innovazioni riguarda proprio la platea dei beneficiari. Oltre ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno già perso l’occupazione, il FEG può ora essere attivato anche per i lavoratori il cui licenziamento è imminente, a condizione che sia già stata avviata formalmente la procedura di licenziamento collettivo mediante la comunicazione prevista dalla direttiva europea 98/59/CE. La tutela viene inoltre estesa ai fornitori diretti e ai produttori a valle coinvolti nella stessa filiera produttiva interessata dalla ristrutturazione, riconoscendo gli effetti che una crisi aziendale può produrre sull’intero sistema economico.
Il regolamento mantiene requisiti numerici ben definiti per l’accesso al Fondo. Nella maggior parte dei casi devono essere coinvolti almeno 200 lavoratori nell’arco temporale stabilito dalla normativa, con criteri differenti a seconda che si tratti di una singola impresa, di più imprese appartenenti allo stesso settore o di aziende localizzate in specifiche aree territoriali. Rimane comunque prevista una deroga per i mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in presenza di circostanze eccezionali, qualora venga dimostrato che gli esuberi producono un impatto particolarmente grave sull’economia locale.
Dal punto di vista operativo, il Fondo finanzia esclusivamente misure di politica attiva del lavoro. Tra gli interventi ammissibili rientrano percorsi di formazione e riqualificazione professionale, certificazione delle competenze, orientamento, tutoraggio e servizi di accompagnamento alla ricollocazione. Per i lavoratori già licenziati possono essere previste anche alcune misure economiche temporanee, purché strettamente collegate ai percorsi di reinserimento lavorativo.
Per i lavoratori a rischio di licenziamento le risorse sono invece destinate esclusivamente agli interventi finalizzati a migliorare l’occupabilità. Restano escluse le sovvenzioni per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e tutte le misure che non risultino direttamente collegate alla partecipazione dei beneficiari alle politiche attive del lavoro. Il regolamento ribadisce inoltre che il Fondo non può sostituire gli obblighi già previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi, che continuano a gravare sul datore di lavoro.
Sotto il profilo finanziario, il FEG continua a rappresentare uno strumento particolarmente interessante per le imprese coinvolte in processi di ristrutturazione. L’Unione europea finanzia infatti fino all’85% del costo complessivo degli interventi approvati, mentre il restante 15% resta a carico delle Regioni, delle Province autonome o dell’impresa stessa nel caso dei lavoratori interessati da licenziamenti imminenti. Per questa particolare categoria è inoltre previsto un limite massimo di quattro milioni di euro per ciascuna impresa.
Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alle tempistiche procedurali. Per i lavoratori a rischio di licenziamento l’impresa deve presentare la richiesta all’Autorità di Gestione entro quattordici settimane dalla prima comunicazione ufficiale della procedura di licenziamento collettivo. Successivamente l’Autorità verifica il possesso dei requisiti richiesti, la sostenibilità del progetto e la correttezza del pacchetto di misure prima della trasmissione della domanda alla Commissione europea.
Una volta ricevuta l’istanza, la Commissione dispone di cinquanta giorni lavorativi per effettuare la valutazione. Dopo la decisione di mobilitazione del Fondo, tutte le attività finanziate dovranno essere completate entro ventiquattro mesi e correttamente rendicontate nei termini previsti, pena la perdita del contributo.
Le nuove disposizioni rafforzano inoltre il sistema di monitoraggio degli interventi, prevedendo verifiche anche dopo la conclusione dei progetti per valutare l’effettivo reinserimento occupazionale dei lavoratori e l’impatto delle misure finanziate.
Le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2026/1139 confermano la volontà dell’Unione europea di rendere il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione uno strumento sempre più efficace nella gestione delle grandi ristrutturazioni aziendali. Per le imprese che si trovano ad affrontare processi di riorganizzazione, conoscere le nuove regole e pianificare tempestivamente le procedure può rappresentare un’importante opportunità per accompagnare i lavoratori nei percorsi di ricollocazione, beneficiando delle risorse messe a disposizione dall’Unione europea e riducendo al contempo l’impatto sociale delle crisi aziendali.

