Crisi d’impresa: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla composizione negoziata

Con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha dedicato un ampio approfondimento alla disciplina della composizione negoziata della crisi, offrendo importanti chiarimenti operativi sulle modalità di accesso, sullo svolgimento delle trattative e, soprattutto, sul trattamento dei debiti tributari. Il documento recepisce le novità introdotte dal decreto legislativo n. 136/2024 (Correttivo-ter) e fornisce indicazioni di particolare interesse per imprese, professionisti e amministrazioni coinvolte nel percorso di risanamento.

La circolare ribadisce che la composizione negoziata rappresenta uno strumento volontario e flessibile, finalizzato a consentire alle imprese in difficoltà di individuare una soluzione alla crisi prima che questa diventi irreversibile. Non si tratta di una procedura concorsuale, bensì di un percorso riservato e prevalentemente stragiudiziale, che può essere avviato esclusivamente su iniziativa dell’imprenditore. L’elemento imprescindibile, tuttavia, resta la concreta possibilità di risanare l’impresa: la procedura non può essere utilizzata per rinviare una liquidazione inevitabile o per perseguire un progetto esclusivamente liquidatorio.

Possono accedere alla composizione negoziata gli imprenditori commerciali e agricoli iscritti nel Registro delle imprese, comprese le imprese di minori dimensioni, quando si trovino in una situazione di squilibrio economico, patrimoniale o finanziario tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza. L’accesso è consentito anche in presenza di uno stato di insolvenza già manifestatosi, purché questo sia ancora reversibile e il recupero dell’equilibrio aziendale risulti ragionevolmente perseguibile. La circolare precisa inoltre che la presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale da parte dello stesso debitore impedisce l’avvio della composizione negoziata, mentre non costituisce automaticamente un ostacolo l’eventuale ricorso promosso da un creditore.

Per avviare il procedimento è necessario presentare un’istanza corredata da un progetto di piano di risanamento e dalla documentazione prevista dal Codice della crisi. L’Agenzia chiarisce che il piano iniziale non deve essere già definitivo, ma deve contenere elementi sufficienti a consentire una valutazione delle cause della crisi, delle strategie di intervento e della sostenibilità economico-finanziaria del progetto. Tra le informazioni ritenute essenziali figurano la situazione contabile aggiornata, l’andamento dell’attività, le cause della difficoltà, le iniziative industriali e finanziarie programmate e un piano finanziario con proiezioni almeno semestrali. Il piano potrà poi essere sviluppato e perfezionato durante le trattative, anche grazie al confronto con l’esperto nominato.

Un ruolo centrale è infatti attribuito all’esperto indipendente, figura chiamata a facilitare il dialogo tra imprenditore e creditori, senza sostituirsi agli organi gestionali dell’impresa. La sua funzione consiste nell’analizzare la documentazione aziendale, verificare la concreta possibilità di risanamento, favorire il confronto tra le parti, formulare eventuali osservazioni sul piano e individuare i creditori strategici ai fini della buona riuscita delle trattative. L’imprenditore mantiene comunque la piena gestione dell’azienda e del patrimonio, pur essendo tenuto a informare preventivamente l’esperto in caso di operazioni di straordinaria amministrazione o di atti che potrebbero incidere sugli interessi dei creditori.

La circolare dedica spazio anche alle misure protettive e cautelari che possono accompagnare la composizione negoziata. L’imprenditore può chiedere al tribunale specifiche misure per evitare che iniziative individuali dei creditori compromettano il percorso di risanamento. Tali tutele possono impedire l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive, limitare l’acquisizione di diritti di prelazione o bloccare comportamenti che possano mettere a rischio la continuità aziendale. L’Agenzia sottolinea che queste misure possono riguardare anche soltanto alcuni creditori, purché la scelta sia adeguatamente motivata e funzionale al buon esito delle trattative. Sarà il tribunale a verificarne la legittimità e la proporzionalità, valutando sia la concreta perseguibilità del risanamento sia il corretto bilanciamento tra gli interessi dell’impresa e quelli dei creditori.

Particolarmente rilevanti risultano i chiarimenti dedicati al nuovo accordo transattivo con il Fisco, introdotto dal Correttivo-ter. Durante le trattative l’imprenditore può proporre all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione il pagamento dei debiti tributari in misura ridotta, dilazionata oppure mediante una combinazione delle due modalità. La circolare chiarisce espressamente che falcidia e rateizzazione possono convivere nella stessa proposta, superando ogni dubbio interpretativo. Per accedere a questa possibilità è però necessario allegare una relazione di un professionista indipendente che dimostri la maggiore convenienza della proposta rispetto all’eventuale liquidazione giudiziale, oltre a una relazione che attesti la completezza e la veridicità dei dati aziendali.

Uno dei chiarimenti più significativi riguarda il trattamento dell’IVA. Sebbene la normativa escluda dalla transazione i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea, l’Agenzia precisa che il debito IVA può essere oggetto di pagamento parziale, purché venga dimostrato, attraverso un’apposita attestazione professionale, che la proposta garantisce al Fisco un risultato non inferiore rispetto a quello conseguibile nella liquidazione giudiziale. Si tratta di un’importante apertura che recepisce i principi elaborati dalla giurisprudenza europea e amplia le possibilità di utilizzo dello strumento negoziale.

La circolare affronta inoltre altri aspetti di rilievo pratico, confermando la possibilità di mantenere le rateazioni fiscali già in corso e fornendo un’interpretazione estensiva delle misure premiali previste dalla normativa. Allo stesso tempo, viene ribadito che i benefici della composizione negoziata non derivano automaticamente dalla semplice presentazione dell’istanza. È indispensabile che l’impresa presenti dati completi e attendibili, elabori un piano di risanamento credibile, collabori in modo trasparente con l’esperto e gestisca tempestivamente i rapporti con l’Amministrazione finanziaria.

La Circolare n. 5/E del 2026 conferma quindi la volontà dell’Agenzia delle Entrate di favorire un utilizzo efficace della composizione negoziata come strumento di prevenzione e gestione della crisi d’impresa. I chiarimenti forniti contribuiscono a definire un quadro operativo più chiaro, soprattutto con riferimento al trattamento dei debiti tributari, rafforzando l’idea che il successo del percorso dipenda dalla concreta sostenibilità del progetto di risanamento, dalla correttezza dei comportamenti dell’imprenditore e dalla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti.

Per ulteriori approfondimenti e per l’analisi completa delle disposizioni applicative, è possibile consultare la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 dell’Agenzia delle Entrate.