Agenzia Entrate: misure compensative per i dipendenti – regime della tassazione separata

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 198/E del 22 luglio 2025, ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile alle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di “misure compensative”, riferite al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, finalizzate a neutralizzare gli effetti derivanti dalla modifica del sistema previdenziale applicabile al medesimo personale.

In particolare, il quesito sottoposto all’Agenzia riguarda la corretta qualificazione tributaria di tali somme: se, cioè, esse debbano essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’articolo 19 del Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR), oppure alla tassazione ordinaria.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR prevede l’applicazione del regime di tassazione separata, tra l’altro, per:

“Il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile e le indennità ad esso equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente […], nonché le altre indennità e somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti […]”.

Il successivo articolo 19 disciplina le modalità di tassazione delle predette indennità e stabilisce, al comma 2-bis, che:

“Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente […] sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione […] L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione […]”.

La nozione di “indennità equipollenti” è stata chiarita dalla Circolare del Ministero delle Finanze 5 febbraio 1986, n. 2, la quale precisa che rientrano in tale categoria le indennità spettanti ai dipendenti pubblici, regolamentate da norme legislative o regolamentari specifiche, e che tali indennità devono risultare “equivalenti” al TFR, ossia commisurate alla durata del rapporto di lavoro e corrisposte in relazione alla cessazione del medesimo.

Inoltre, la medesima circolare stabilisce che, in presenza di una pluralità di indennità spettanti in occasione della cessazione del rapporto di impiego, il carattere di equipollenza al TFR deve essere riconosciuto esclusivamente a quella che risulta direttamente e immediatamente correlata allo status di dipendente pubblico secondo la categoria generale di appartenenza.

Tra le indennità equipollenti al TFR rientrano, a titolo esemplificativo:

  • l’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti statali (art. 2, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032);
  • nonché ogni altra indennità, comunque denominata (di anzianità, di fine lavoro, di fine servizio, di buonuscita, ecc.) spettante ai dipendenti di enti pubblici diversi, e corrisposta in relazione diretta e immediata alla dipendenza del beneficiario dall’ente erogatore, nei casi in cui non si applichi il TFR ex art. 2120 c.c.

Il caso specifico

Nel caso in esame, si evidenzia che l’articolo xx del decreto-legge n. xy del aaaa prevede che l’Autorità istante definisca il proprio ordinamento giuridico ed economico secondo i criteri della normativa vigente per l’[Autorità ALFA]. In attuazione di tale disposizione, l’Autorità ha adottato nel 2019 un nuovo regolamento del personale, che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2020, un regime previdenziale transitorio ispirato al sistema IFR in vigore per l’Autorità ALFA, in sostituzione dell’accantonamento presso l’INPS (TFR o TFS).

Con delibera n. yz del aaaa, è stato successivamente riconosciuto al personale in servizio alla data del 7 aprile 2020 il diritto di opzione tra:

  • il regime IFR, con una riduzione del 30% rispetto a quanto originariamente previsto, oppure
  • il trattamento TFR + fondo di previdenza complementare (applicabile in via esclusiva al personale assunto successivamente alla predetta data).

Al fine di compensare gli effetti negativi derivanti dal passaggio tra i due regimi previdenziali, sono state previste specifiche misure compensative, destinate esclusivamente al personale assunto prima di aprile 2020 e riferite al solo periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024.

In particolare, la delibera prevede:

  • per chi opti per il regime TFR + fondo, una compensazione pari alla differenza tra l’IFR teorico (calcolato al 100% secondo i parametri dell’Autorità ALFA) e il TFR maturato nello stesso periodo;
  • per chi opti per il regime IFR (ridotto del 30%), una compensazione pari alla differenza tra l’IFR teorico (100%) e l’IFR effettivo riconosciuto (70%), sempre con riferimento al periodo 2020–2024.

Le premesse della delibera chiariscono espressamente che tali compensazioni hanno la finalità di neutralizzare gli effetti della modifica del sistema previdenziale adottato a partire dal 2020.

Conclusioni

Alla luce della finalità compensativa, della modalità di calcolo e della diretta correlazione con la cessazione del rapporto di lavoro e con la durata dello stesso, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le somme in questione integrino la nozione di indennità equipollenti ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR.

Pertanto, le stesse devono essere assoggettate al regime di tassazione separata, secondo quanto previsto dal successivo articolo 19, comma 2-bis, del medesimo Testo unico.