Il sistema delle imposte sui redditi si prepara a una significativa riorganizzazione. Il Decreto Legislativo 19 giugno 2026, n. 117 introduce il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, destinato a sostituire progressivamente il TUIR del 1986.
Il decreto è entrato in vigore il 4 luglio 2026, ma le nuove disposizioni troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2027. Per imprese, professionisti e studi fiscali si apre quindi un periodo di transizione nel quale sarà necessario familiarizzare con la nuova struttura normativa e, soprattutto, con la nuova numerazione degli articoli.
Il provvedimento rappresenta uno degli interventi previsti dalla delega fiscale e ha principalmente una funzione di riordino e coordinamento della normativa esistente. Non si tratta, quindi, di una riforma che introduce nuove imposte o modifica in maniera generalizzata il livello della tassazione, ma di un’opera di sistematizzazione delle disposizioni oggi distribuite tra il TUIR e numerose leggi speciali.
Il nuovo Testo unico si compone di 377 articoli, organizzati in quattro parti e corredati da nove allegati. La nuova struttura raccoglie in maniera organica le disposizioni relative all’IRPEF e all’IRES, i regimi speciali, l’imposizione minima globale e le disposizioni transitorie e finali.
La principale novità per chi opera quotidianamente in ambito fiscale riguarda proprio il superamento della numerazione del vecchio TUIR. Dal 1° gennaio 2027 gli articoli del DPR n. 917/1986 saranno sostituiti, nella maggior parte dei casi, dai corrispondenti articoli del nuovo Testo unico.
L’articolo 376 del decreto prevede infatti numerose abrogazioni, tra cui gli articoli da 1 a 191 del TUIR del 1986. Le disposizioni vengono tuttavia trasferite all’interno della nuova struttura, con una numerazione aggiornata e una collocazione più omogenea.
La riorganizzazione interessa anche discipline che fino a oggi erano contenute in provvedimenti diversi dal TUIR. Entrano infatti nel nuovo Testo unico, tra le altre, le disposizioni relative al regime forfettario, alla cedolare secca, al regime degli impatriati, alla tassazione dei redditi finanziari e alle società di comodo.
Per le imprese e per gli studi professionali, il cambiamento sarà quindi particolarmente evidente nella quotidianità. Molti riferimenti normativi utilizzati in contratti, relazioni, pareri, delibere, documentazione aziendale e software gestionali dovranno essere aggiornati per tenere conto della nuova numerazione.
Alcune disposizioni mantengono il numero già conosciuto, mentre altre cambiano completamente collocazione. La disciplina delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica, ad esempio, passa dall’attuale articolo 16-bis all’articolo 17 del nuovo Testo unico. Le regole relative al reddito di lavoro dipendente, oggi contenute nell’articolo 51, saranno ricondotte all’articolo 53, mentre il reddito di lavoro autonomo passerà dall’articolo 54 all’articolo 56.
Anche la disciplina del reddito d’impresa viene riorganizzata. La definizione attualmente contenuta nell’articolo 55 sarà trasferita all’articolo 64, mentre le disposizioni sulla determinazione del reddito d’impresa passeranno dall’articolo 83 al nuovo articolo 92. I ricavi, oggi disciplinati dall’articolo 85, troveranno posto nell’articolo 94, mentre le plusvalenze patrimoniali passeranno dall’articolo 86 all’articolo 95.
La nuova numerazione interesserà anche istituti particolarmente rilevanti nella gestione fiscale delle società, come la participation exemption, che dall’articolo 87 passerà all’articolo 96, la disciplina dei dividendi percepiti dai soggetti IRES, che dall’articolo 89 sarà trasferita all’articolo 98, e gli interessi passivi, oggi disciplinati dall’articolo 96, che troveranno posto nel nuovo articolo 105.
Anche le disposizioni relative agli ammortamenti subiranno una diversa collocazione: l’attuale articolo 102, relativo all’ammortamento dei beni materiali, diventerà l’articolo 111. La disciplina delle spese relative a più esercizi passerà dall’articolo 108 all’articolo 117, mentre le norme generali sui componenti del reddito d’impresa, oggi contenute nell’articolo 109, saranno ricondotte all’articolo 118.
Particolare attenzione dovrà essere prestata anche ai regimi speciali, che vengono finalmente raccolti in una parte autonoma del nuovo Testo unico. La disciplina del regime forfettario, oggi contenuta nell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, sarà collocata negli articoli da 232 a 243 del nuovo testo.
La riorganizzazione non comporta, di per sé, una modifica dei requisiti sostanziali del regime. La soglia di accesso rimane infatti fissata a 85.000 euro di ricavi o compensi, mentre resta il limite di 20.000 euro relativo alle spese per lavoro dipendente e accessorio.
Lo stesso principio vale per la cedolare secca, che viene trasferita all’interno del nuovo Testo unico senza modificare, per effetto del solo riordino, l’attuale aliquota del 21% prevista per i contratti a canone libero.
Anche le aliquote IRPEF vengono trasferite nella nuova struttura senza modifiche sostanziali determinate dal nuovo Testo unico. Il nuovo articolo 11 recepisce infatti la disciplina già vigente, compresa la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota relativa al secondo scaglione, introdotta con la normativa fiscale applicabile dal 2026.
Il carattere prevalentemente compilativo del decreto rappresenta quindi un elemento importante: il cambiamento riguarda soprattutto la struttura e la collocazione delle norme, non il loro contenuto sostanziale. Per imprese e professionisti, tuttavia, l'impatto operativo sarà tutt’altro che irrilevante.
Uno degli aspetti da monitorare con maggiore attenzione sarà infatti quello dei rinvii normativi. Nel corso degli anni gli articoli del TUIR sono entrati in migliaia di documenti utilizzati quotidianamente dalle imprese: contratti, statuti, regolamenti, policy aziendali, procedure interne, documentazione relativa al welfare e ai fringe benefit, pareri professionali e modulistica.
Il legislatore ha previsto una specifica clausola di salvaguardia. Quando una legge, un regolamento o altro provvedimento continuerà a richiamare una disposizione abrogata, il riferimento dovrà essere inteso come effettuato alla corrispondente disposizione del nuovo Testo unico. Questa previsione consente di evitare che la nuova numerazione determini automaticamente l’inefficacia dei rinvii contenuti nella normativa previgente.
La salvaguardia, tuttavia, non elimina la necessità di procedere a un aggiornamento della documentazione aziendale e professionale. Un contratto o una procedura interna che continui a citare un articolo del vecchio TUIR potrà rimanere sostanzialmente valido, ma il riferimento normativo dovrà essere progressivamente adeguato alla nuova disciplina, soprattutto in occasione di revisioni o rinnovi.
Un’attenzione particolare dovrà essere riservata anche ai software gestionali e dichiarativi, che dovranno recepire la nuova struttura normativa. La modifica della numerazione non riguarda infatti soltanto la citazione degli articoli, ma può incidere sulle banche dati, sulle note esplicative, sulla modulistica e sui sistemi utilizzati per la gestione degli adempimenti fiscali.
Il periodo che separa l’entrata in vigore del decreto dall’applicazione delle nuove disposizioni assume quindi una funzione essenziale. I mesi che precedono il 1° gennaio 2027 rappresentano per imprese e studi professionali il momento più opportuno per verificare i riferimenti normativi presenti nella documentazione utilizzata e predisporre gli adeguamenti necessari.
Il nuovo TUIR si inserisce, inoltre, in un più ampio processo di riordino della normativa tributaria avviato con la delega fiscale. L’obiettivo è quello di concentrare in testi unici organici una materia che, nel corso dei decenni, si è sviluppata attraverso numerosi interventi legislativi, rendendo spesso complessa la ricostruzione delle disposizioni applicabili.
Dal 2027, dunque, il riferimento alle norme sulle imposte sui redditi cambierà profondamente nella forma. Per le imprese non si tratta di un cambiamento da affrontare soltanto sotto il profilo formale: conoscere la nuova struttura e aggiornare tempestivamente i riferimenti normativi consentirà di evitare errori nella documentazione aziendale e di rendere più agevole il lavoro amministrativo e fiscale.
Il nuovo Testo unico rappresenta così un passaggio importante verso una normativa tributaria più organica e coordinata. Il vero banco di prova sarà ora la fase di transizione, nella quale imprese, professionisti e operatori del settore dovranno accompagnare il passaggio dalla numerazione storica del TUIR alla nuova struttura che entrerà concretamente in funzione dal 2027.

