Un’impresa qualificata come «in difficoltà» non può beneficiare delle agevolazioni previste per le imprese caratterizzate da un elevato consumo di energia elettrica o di gas. È il principio affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella vicenda relativa ad Acciaierie d’Italia (Adi), nell’ambito dei ricorsi contro il rigetto delle domande presentate dalla società per l’inserimento, per il 2025, negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas.
La controversia nasce dalla decisione delle autorità italiane di respingere le richieste di Adi. Il diniego era fondato sulla qualificazione della società come «impresa in difficoltà» ai sensi degli orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato destinati al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese che versano in condizioni di difficoltà. Tale qualificazione era collegata, in particolare, all’assoggettamento della società al regime italiano di amministrazione straordinaria e alla situazione di insolvenza in cui si trovava.
La questione sottoposta alla Corte di giustizia riguarda il rapporto tra le agevolazioni riconosciute alle imprese energivore e le regole europee in materia di aiuti di Stato. Le misure destinate alle imprese caratterizzate da elevati consumi energetici mirano a contenere l’incidenza dei costi dell’elettricità e del gas sulla competitività delle attività produttive. Il loro accesso, tuttavia, è subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla disciplina europea.
La Corte ha chiarito che un’impresa che si trova in una situazione di difficoltà, secondo i criteri stabiliti dagli orientamenti della Commissione, non può beneficiare delle misure agevolative previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas. La condizione economica e finanziaria dell’impresa diventa quindi un elemento determinante nella verifica dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni.
La pronuncia assume particolare rilievo per i comparti industriali caratterizzati da un’elevata intensità energetica, nei quali il costo dell’energia rappresenta una componente significativa dei costi di produzione. Per tali imprese, la possibilità di accedere alle misure di sostegno può incidere sulla competitività e sulla gestione economica dell’attività, ma deve essere valutata alla luce dell’intero quadro normativo europeo.
Nel caso di Acciaierie d’Italia, la decisione evidenzia quindi come l’appartenenza a un settore energivoro non sia, di per sé, sufficiente per ottenere le relative agevolazioni. È necessario che l’impresa rispetti anche le condizioni previste dalla normativa europea e che non ricada nelle situazioni che impediscono l’accesso alle misure di sostegno.
La vicenda dell’ex Ilva conferma, più in generale, l’importanza per le imprese di verificare preventivamente tutti i requisiti richiesti per beneficiare di incentivi e agevolazioni, considerando non soltanto la normativa nazionale, ma anche i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato. Un profilo particolarmente rilevante per le realtà industriali che operano in settori ad alta intensità energetica e che, in presenza di situazioni di difficoltà economica o finanziaria, devono valutare con attenzione la compatibilità delle misure di sostegno con il quadro europeo.

