Partecipazione della S.r.l. a società di persone: ammissibilità, responsabilità e profili operativi

La possibilità per una società a responsabilità limitata di partecipare a una società di persone costituisce uno dei temi più rilevanti emersi a seguito della riforma del diritto societario del 2003, soprattutto per le implicazioni patrimoniali e concorsuali derivanti dall’assunzione della responsabilità illimitata.

Prima della riforma, l’orientamento prevalente della giurisprudenza escludeva la compatibilità tra società di capitali e partecipazione in società di persone, ritenendo che il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta fosse incompatibile con il regime di responsabilità illimitata tipico delle società personali. Tale impostazione è stata progressivamente superata dal legislatore, che ha introdotto una disciplina volta a consentire alle società di capitali di assumere partecipazioni anche in imprese caratterizzate da un diverso regime di responsabilità.

In questo contesto assume particolare rilievo l’art. 2361, comma 2, c.c., secondo cui l’assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata deve essere deliberata dall’assemblea dei soci. La norma è inserita nella disciplina della società per azioni, ma la dottrina prevalente e numerosi orientamenti giurisprudenziali ne riconoscono l’applicazione analogica anche alle società a responsabilità limitata, in ragione della necessità di garantire adeguata tutela ai soci e ai creditori della società partecipante.

La riforma trova inoltre conferma nell’art. 111 duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, il quale prevede espressamente la possibilità per le società di capitali di assumere partecipazioni in società di persone secondo i limiti e le modalità stabilite dalla legge.

Ne consegue che una S.r.l. può partecipare a una società in nome collettivo oppure assumere la qualità di socia accomandataria in una società in accomandita semplice, con la conseguente assunzione della responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali.

Sotto il profilo pratico, tale operazione viene frequentemente utilizzata nell’ambito di gruppi societari, operazioni di riorganizzazione aziendale, joint venture o strutture imprenditoriali caratterizzate da una gestione maggiormente flessibile. La partecipazione della S.r.l. a una società di persone può infatti consentire una semplificazione organizzativa e una maggiore elasticità operativa, soprattutto nelle realtà imprenditoriali di dimensioni medio-piccole.

Tuttavia, la scelta comporta rilevanti conseguenze patrimoniali che devono essere attentamente valutate dagli amministratori. La società partecipante, infatti, espone il proprio patrimonio al rischio derivante dalle obbligazioni contratte dalla società di persone, con possibile impatto sulla continuità aziendale e sugli equilibri economico-finanziari della stessa S.r.l.

Particolare attenzione deve essere riservata anche ai doveri degli amministratori. L’assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata richiede infatti una preventiva valutazione circa la sostenibilità dell’operazione, i rischi economici connessi e la compatibilità con l’oggetto sociale e l’interesse della società. In presenza di operazioni particolarmente rischiose o prive di adeguata motivazione economica, potrebbero configurarsi profili di responsabilità gestoria.

Dal punto di vista formale, la decisione deve essere adeguatamente verbalizzata e supportata da un’informazione completa nei confronti dei soci, anche al fine di garantire trasparenza e corretta gestione societaria. Nelle S.r.l., pur in assenza di un espresso richiamo normativo, si ritiene generalmente necessaria una deliberazione dei soci quale applicazione analogica dell’art. 2361 c.c.

La questione assume ulteriore rilevanza nell’ambito della disciplina concorsuale. In caso di insolvenza della società di persone, infatti, la liquidazione giudiziale può essere estesa anche alla S.r.l. socia illimitatamente responsabile. Tale principio trova fondamento nella disciplina delle società personali e nella necessità di assicurare tutela ai creditori sociali.

L’estensione della procedura concorsuale riguarda però esclusivamente la società partecipante e non automaticamente i soci della S.r.l. Resta pertanto fermo il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta proprio delle società di capitali, con la conseguenza che i soci della S.r.l. non rispondono personalmente dei debiti della società partecipata, salvo ipotesi eccezionali di abuso della personalità giuridica, commistione patrimoniale o responsabilità diretta degli amministratori.

La giurisprudenza ha più volte precisato che la responsabilità illimitata grava sulla S.r.l. in quanto soggetto giuridico autonomo, senza determinare un effetto di “trasparenza” verso i soci della medesima. Tale impostazione consente di mantenere distinti i patrimoni delle diverse entità coinvolte, pur in presenza della partecipazione in società personali.

Permangono, tuttavia, alcuni profili interpretativi oggetto di dibattito, soprattutto con riferimento ai limiti dell’applicazione analogica dell’art. 2361 c.c. alle S.r.l. e ai rapporti tra disciplina societaria e normativa concorsuale. Nonostante ciò, l’orientamento prevalente riconosce oggi piena legittimità alla partecipazione della S.r.l. in società di persone.

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale attuale, tale strumento rappresenta una soluzione utilizzabile dalle imprese nell’ambito di specifiche strategie organizzative e societarie, purché accompagnata da un’attenta analisi preventiva dei rischi patrimoniali, gestionali e concorsuali derivanti dall’assunzione della responsabilità illimitata.