La legge annuale sulle PMI, approvata definitivamente dal Parlamento il 4 marzo 2026 e attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce alcune novità rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro agile. L’intervento normativo è contenuto nell’articolo 11 del provvedimento, che modifica il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) inserendo il nuovo comma 7-bis all’interno dell’articolo 3. La disposizione riguarda in particolare le prestazioni lavorative svolte in modalità agile in luoghi che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, come ad esempio l’abitazione del dipendente o altri spazi scelti dal lavoratore.
La norma, pur essendo inserita nella legge annuale dedicata alle piccole e medie imprese, ha portata generale e si applica a tutte le imprese. Il legislatore interviene quindi su un tema che negli ultimi anni ha assunto un peso sempre maggiore nell’organizzazione del lavoro, ossia la gestione degli obblighi di sicurezza quando l’attività lavorativa viene svolta al di fuori dei locali aziendali.
Il nuovo comma 7-bis stabilisce che, quando il lavoro è svolto in modalità agile in ambienti non controllati dal datore di lavoro, l’adempimento degli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità si realizza principalmente attraverso un sistema di informazione preventiva sui rischi. In particolare, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale devono essere individuati i rischi generali connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa, i rischi specifici legati alla modalità di esecuzione del lavoro agile e gli aspetti connessi in particolare all’utilizzo dei videoterminali.
La norma chiarisce inoltre che resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi legati allo svolgimento dell’attività fuori dai locali aziendali. In questo modo viene ribadito il principio secondo cui, quando il luogo di lavoro non è direttamente controllato dall’impresa, la tutela della sicurezza si fonda su un modello di responsabilità condivisa: l’azienda fornisce le informazioni e le indicazioni preventive necessarie, mentre il lavoratore è tenuto ad applicarle concretamente nello svolgimento dell’attività.
La violazione di questo obbligo comporta inoltre l’introduzione di una specifica sanzione penale a carico del datore di lavoro, che può consistere nell’arresto da due a quattro mesi oppure in un’ammenda compresa tra 1.200 e 5.200 euro. Per questo motivo diventa particolarmente importante, per i datori di lavoro e per i consulenti, verificare e aggiornare periodicamente le informative consegnate ai dipendenti, inserendo indicazioni specifiche sui rischi connessi allo smart working.
La nuova disposizione si inserisce comunque in un quadro normativo già esistente in materia di lavoro agile. Un analogo obbligo informativo era infatti previsto dall’articolo 22 della legge n. 81 del 2017, che ha introdotto il lavoro agile nell’ordinamento italiano. Tale norma stabiliva già che il datore di lavoro dovesse garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile consegnando annualmente un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi allo svolgimento della prestazione, mentre il lavoratore è tenuto a collaborare nell’attuazione delle misure di prevenzione.
Questo approccio è stato confermato anche nel periodo della pandemia da COVID-19, quando l’INAIL ha predisposto un modello standard di informativa sui rischi per lo smart working, utilizzato da molte imprese per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa. Anche il Protocollo nazionale sul lavoro agile del 2021 ha ribadito la centralità dell’informazione preventiva e della cooperazione del lavoratore come strumenti fondamentali per garantire la sicurezza delle prestazioni svolte al di fuori dei locali aziendali.
Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge annuale sulle PMI, è possibile che l’INAIL pubblichi un nuovo modello aggiornato di informativa sui rischi per il lavoro agile, utilizzabile dalle imprese per adeguarsi alla nuova disciplina. In ogni caso, la novità normativa del 2026 non modifica radicalmente il quadro esistente, ma rafforza i principi già presenti nell’ordinamento, inserendoli espressamente nel Testo unico sulla sicurezza sul lavoro e prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazione degli obblighi informativi.

