In data 7 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte ad interpello n. 178 e n. 179, fornendo rilevanti chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile a due istituti previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). In entrambe le pronunce, l’Agenzia ha analizzato i presupposti e i limiti per l’accesso ai regimi fiscali agevolativi, ribadendo che tali benefici non sono estensibili, in via analogica, a fattispecie non espressamente contemplate dal legislatore tributario.
La risposta n. 178/2025: composizione negoziata e plusvalenze
L’interpello verte sull’applicazione dell’art. 86, comma 5, del TUIR nell’ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi attivata da una società di persone (ALFA s.n.c.), ai sensi degli articoli 23 e seguenti del D.Lgs. n. 14/2019. L’istante, dopo la nomina dell’esperto, aveva ricevuto un’offerta per la cessione dell’intero compendio aziendale, finalizzata a soddisfare i creditori bancari mediante un accordo raggiunto nel corso della procedura.
Veniva richiesto se la plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda potesse beneficiare dell’irrilevanza fiscale prevista per le operazioni rientranti nell’ambito di procedure concorsuali o accordi omologati con i creditori.
Conclusioni dell’Agenzia
L’Agenzia nega l’applicazione dell’agevolazione fiscale, osservando che:
- l’accordo raggiunto non è omologato né approvato da un’autorità giudiziaria;
- la composizione negoziata è una procedura volontaria e stragiudiziale, non assimilabile alle procedure concorsuali richiamate dall’art. 86, co. 5, TUIR.
Inoltre, si rileva che l’art. 25-bis, co. 5, del CCII – che disciplina le misure premiali in ambito di composizione negoziata – non richiama tale norma, a conferma della volontà del legislatore di escludere l’applicabilità del beneficio.
Pertanto, la plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile, secondo i criteri ordinari.
La risposta n. 179/2025: concordato semplificato e sopravvenienze attive da esdebitazione
Con la risposta n. 179, l’Agenzia si esprime sull’applicazione dell’art. 88, comma 4-ter, del TUIR in riferimento a sopravvenienze attive da esdebitazione emergenti nell’ambito di una procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, ex artt. 25-sexies e 25-septies del CCII.
Il caso esaminato riguardava una società già sottoposta a composizione negoziata, successivamente destinataria di un provvedimento di omologazione del concordato semplificato, nell’ambito del quale era intervenuto uno stralcio parziale dei debiti verso i creditori.
Conclusioni dell’Agenzia
Anche in questa ipotesi, l’Amministrazione finanziaria esclude l’applicazione dell’art. 88, co. 4-ter, TUIR, rilevando che:
- il concordato semplificato non comporta la conclusione di un accordo con i creditori né replica le dinamiche negoziali previste dalle procedure concorsuali richiamate dalla norma;
- si tratta di una procedura unilaterale e liquidatoria, avviata su impulso dell’imprenditore e soggetta all’autorizzazione del tribunale, senza natura negoziale o contrattuale.
Viene ribadito, inoltre, che il richiamo normativo operato dall’art. 25-bis, co. 5, CCII al citato art. 88, co. 4-ter, si riferisce esclusivamente agli accordi conclusi nell’ambito della composizione negoziata, escludendo espressamente il concordato semplificato.
Pertanto, le sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate in questo contesto concorrono alla formazione del reddito imponibile, secondo la disciplina ordinaria.
Linea interpretativa e approccio sistematico
Le due pronunce dell’Agenzia delle Entrate delineano in modo coerente un approccio interpretativo rigoroso e strettamente aderente alla lettera della norma. In particolare:
- le agevolazioni fiscali previste dal TUIR (art. 86, co. 5 e art. 88, co. 4-ter) sono applicabili solo nei casi espressamente previsti e non possono essere estese per analogia a istituti non espressamente contemplati;
- la composizione negoziata e il concordato semplificato, pur essendo strumenti rilevanti nel contesto della crisi d’impresa, non soddisfano i requisiti richiesti per l’applicazione delle norme agevolative;
- si conferma che il solo collegamento con situazioni di crisi o finalità di risanamento non è sufficiente a giustificare l’applicazione di un regime fiscale di favore.
Prospettive e considerazioni conclusive
In attesa dell’attuazione della delega per la riforma fiscale prevista dalla Legge n. 111/2023, che potrebbe introdurre una disciplina ad hoc per gli istituti del Codice della crisi, le imprese sono tenute a fare riferimento alle regole fiscali ordinarie, anche nell’ambito delle nuove procedure di composizione e liquidazione introdotte dal CCII.
L’approccio adottato dall’Agenzia si fonda su criteri di certezza del diritto e coerenza sistematica, volti a prevenire interpretazioni estensive che potrebbero compromettere l’equilibrio del sistema tributario. Ne deriva l’esigenza, per gli operatori economici e professionisti coinvolti nella gestione delle crisi aziendali, di valutare attentamente l’impatto fiscale delle operazioni, evitando di presupporre benefici non formalmente previsti.

