Assonime, con la Circolare n. 11 del 13 aprile 2026, ha analizzato l’evoluzione del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), soffermandosi sulle semplificazioni introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2083 e sugli effetti concreti per le imprese. Il meccanismo, nato come strumento complementare al sistema ETS europeo per contrastare il fenomeno della delocalizzazione delle emissioni di carbonio, è stato costruito attraverso un percorso normativo progressivo e particolarmente articolato.
Il CBAM, introdotto dal Regolamento (UE) 2023/956, è stato infatti concepito come un sistema destinato ad ampliarsi gradualmente nel tempo. Per questo motivo il legislatore europeo ha previsto una fase transitoria, dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, limitando inizialmente l’applicazione del meccanismo ad alcuni settori specifici, tra cui cemento, fertilizzanti, ferro e acciaio, alluminio, energia elettrica e idrogeno. In questa prima fase gli operatori sono stati soggetti soltanto a obblighi di rendicontazione trimestrale delle emissioni incorporate nelle merci importate, senza dover acquistare o restituire certificati CBAM.
L’esperienza maturata nel periodo transitorio ha però evidenziato numerose difficoltà operative, soprattutto per le piccole e medie imprese, chiamate a confrontarsi con procedure complesse e costi di compliance elevati. Proprio tali criticità hanno spinto la Commissione europea a intervenire con una revisione del sistema attraverso un ampio pacchetto di regolamenti attuativi adottati alla fine del 2025, poco prima dell’avvio della fase definitiva del CBAM. Le modifiche hanno riguardato sia i soggetti coinvolti sia l’ambito di applicazione del meccanismo.
La Circolare di Assonime dedica particolare attenzione all’ampliamento della definizione di “importatore”, che ora comprende tutte le procedure doganali rilevanti, inclusi i soggetti che presentano conti di appuramento nell’ambito del perfezionamento attivo. Con l’entrata a regime del sistema, inoltre, sarà possibile importare merci soggette a CBAM solo ottenendo la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato (DAC), rilasciata dall’autorità nazionale competente, individuata in Italia nel MASE, con validità estesa a tutti gli Stati membri.
Anche la nozione di “gestore” è stata ampliata, includendo le società controllanti o capogruppo precedentemente escluse dalla disciplina. Accanto a queste figure emerge inoltre il nuovo ruolo del “ricevente”, mentre viene ridefinita la posizione del rappresentante doganale indiretto, che può essere incaricato di adempiere agli obblighi CBAM per conto dell’importatore, purché sia anch’egli qualificato come DAC e abbia accettato formalmente l’incarico. In caso di violazioni della normativa, sarà proprio il rappresentante doganale indiretto a rispondere delle eventuali sanzioni.
Sul piano oggettivo, una delle principali novità riguarda l’introduzione dell’esenzione “de minimis” pari a 50 tonnellate annue di merci importate, che sostituisce il precedente criterio basato sul valore trascurabile delle merci. L’obiettivo è alleggerire gli oneri amministrativi per gli operatori che movimentano quantitativi limitati di prodotti CBAM. La soglia viene calcolata considerando la massa netta complessiva delle merci importate nell’anno civile, indipendentemente dal fatto che le dichiarazioni siano presentate direttamente dall’importatore o tramite rappresentante doganale indiretto. La Commissione europea verificherà annualmente l’adeguatezza di tale limite, con possibile revisione della soglia qualora l’esenzione superi l’1% delle emissioni incorporate nelle merci importate. Ciò impone comunque alle imprese un costante monitoraggio dei volumi importati.
Assonime evidenzia inoltre la proposta avanzata dalla Commissione europea di ampliare ulteriormente il campo di applicazione del CBAM a circa 180 categorie di prodotti downstream. L’estensione dovrebbe avvenire in due fasi: dal 1° gennaio 2028 il meccanismo dovrebbe interessare i prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio, mentre successivamente potrà essere valutata l’inclusione di ulteriori comparti produttivi. Un ampliamento di questo tipo comporterà inevitabilmente un incremento degli obblighi di compliance, soprattutto per quanto riguarda la tracciabilità dell’origine dei materiali, la raccolta dei dati sulle emissioni e la gestione delle dichiarazioni e dei certificati CBAM.
Particolare rilievo assume anche il tema del calcolo delle emissioni incorporate nelle merci importate, elemento centrale del funzionamento del meccanismo. Tali emissioni dovranno essere indicate nella dichiarazione annuale che i dichiaranti CBAM autorizzati presenteranno, a partire dal 2027, entro il 30 settembre di ogni anno. La nuova disciplina consente di determinare le emissioni sia sulla base dei dati effettivi sia tramite valori predefiniti, che non rappresentano più una soluzione residuale ma una modalità alternativa pienamente riconosciuta. La Circolare richiama inoltre il ruolo del verificatore accreditato, incaricato di validare le emissioni determinate con dati effettivi; in Italia l’organismo nazionale competente per l’accreditamento è ACCREDIA.
Dal 1° febbraio 2027 entreranno infine in vigore gli obblighi finanziari connessi al CBAM, basati sul sistema del carbon pricing. Questa sarà la fase economicamente più impattante per le imprese, poiché comporterà un significativo aumento dei costi di conformità. Secondo Assonime, gli effetti economici complessivi del meccanismo non sono ancora del tutto prevedibili, ma è probabile che i maggiori costi vengano trasferiti lungo la filiera produttiva, con ripercussioni sui prezzi finali e possibili rischi di carbon leakage indiretto nei settori maggiormente dipendenti dalle merci soggette al CBAM.

