Crisi d’impresa e disciplina fiscale: verso una maggiore certezza sul trattamento dell’esdebitazione e delle sopravvenienze attive

Il rapporto tra diritto della crisi d’impresa e disciplina tributaria ha storicamente rappresentato uno dei punti di maggiore frizione del sistema. Se, da un lato, le procedure concorsuali e gli strumenti di regolazione della crisi sono concepiti per gestire situazioni di squilibrio patrimoniale e finanziario, dall’altro il diritto tributario continua a muoversi secondo logiche proprie, non sempre coerenti con la realtà economica sottostante. È in questo contesto che si colloca il tema, da sempre delicato, della tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti e, più in generale, degli effetti fiscali dell’esdebitazione.

La questione assume un rilievo centrale nella pratica professionale perché la riduzione o l’annullamento dei debiti costituisce uno degli elementi strutturali di qualsiasi percorso di risanamento o liquidazione. Civilisticamente, tale riduzione non rappresenta un incremento di ricchezza, bensì la presa d’atto dell’incapacità dell’impresa di far fronte integralmente alle proprie obbligazioni. Fiscalmente, tuttavia, la riduzione di un debito iscritto in bilancio è stata tradizionalmente inquadrata come sopravvenienza attiva, con la conseguenza di concorrere alla formazione del reddito imponibile.

Per attenuare gli effetti di questa impostazione, il legislatore aveva già previsto, con l’articolo 88 del TUIR, specifiche ipotesi di esclusione o di parziale detassazione delle sopravvenienze attive generate in ambito concorsuale. In particolare, il comma 4-ter aveva introdotto un regime di favore per le riduzioni dei debiti conseguenti a procedure concorsuali o ad accordi di ristrutturazione omologati, prevedendo che tali componenti positivi di reddito non fossero imponibili, salvo che per la parte eccedente le perdite fiscali pregresse e le altre eccedenze fiscalmente rilevanti.

L’equilibrio normativo, già complesso, è stato ulteriormente messo alla prova dall’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il nuovo impianto concorsuale ha profondamente innovato il sistema, introducendo strumenti del tutto nuovi e riformulando quelli esistenti, con una chiara finalità di emersione anticipata della crisi e di favor per le soluzioni negoziali e di continuità aziendale. Tuttavia, a fronte di questa evoluzione, la normativa fiscale non è stata immediatamente adeguata, lasciando aperti numerosi interrogativi interpretativi.

In particolare, ci si è chiesti se il regime di detassazione previsto dall’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR fosse applicabile anche agli strumenti introdotti o ridefiniti dal Codice della crisi, come il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il concordato minore, i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione o i piani attestati pubblicati nel Registro delle imprese. L’assenza di un espresso coordinamento normativo ha alimentato prassi difformi e posizioni interpretative contrastanti, con evidenti ricadute sulla certezza del diritto.

In questo scenario si inserisce il recente intervento legislativo di fine 2025, che ha fornito un chiarimento di sistema attraverso una norma di interpretazione autentica dell’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR. Il legislatore ha esplicitamente riconosciuto che il regime fiscale delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti deve essere letto in modo coerente con l’attuale assetto delle procedure di crisi, estendendo la portata applicativa della detassazione a tutti gli strumenti di regolazione previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il principio che emerge con chiarezza è che, nelle ipotesi in cui la riduzione dei debiti avvenga nell’ambito di procedure a carattere liquidatorio, la sopravvenienza attiva non assume mai rilevanza fiscale, in quanto manca qualsiasi reale manifestazione di capacità contributiva. Diversamente, nelle soluzioni in continuità o nelle procedure negoziali, la tassazione assume un ruolo meramente residuale, limitato ai casi in cui la riduzione dei debiti ecceda le perdite fiscali pregresse e gli altri elementi di compensazione previsti dall’ordinamento tributario.

Il chiarimento legislativo assume un rilievo significativo anche sotto il profilo sistematico, perché riafferma il principio secondo cui la fiscalità non può costituire un ostacolo alla gestione ordinata della crisi. In tal senso, viene rafforzata una lettura della norma tributaria orientata alla sostanza economica delle operazioni, piuttosto che alla loro mera qualificazione formale.

Sul piano operativo, l’impatto è rilevante. La maggiore certezza sul trattamento fiscale delle sopravvenienze attive consente di elaborare piani di risanamento più attendibili, nei quali l’effetto fiscale della falcidia dei debiti può essere stimato con maggiore precisione e integrato correttamente nei flussi previsionali. Ciò assume particolare importanza nei procedimenti di omologazione, dove la sostenibilità economico-finanziaria del piano costituisce uno degli elementi centrali della valutazione giudiziale.

Non meno importante è l’effetto deflattivo sul contenzioso. La formalizzazione dell’interpretazione normativa riduce sensibilmente lo spazio per letture divergenti da parte dell’Amministrazione finanziaria e dei contribuenti, contribuendo a stabilizzare un ambito che in passato ha dato luogo a numerose controversie.

Resta, tuttavia, la consapevolezza che il coordinamento tra diritto della crisi e diritto tributario richiede un costante aggiornamento, soprattutto alla luce della continua evoluzione degli strumenti concorsuali e delle prassi applicative. In questo contesto, l’assistenza di uno studio legale e fiscale con competenze integrate si rivela essenziale per guidare l’impresa nella scelta dello strumento più adeguato e nella costruzione di soluzioni che siano non solo giuridicamente corrette, ma anche fiscalmente sostenibili.

L’intervento di fine 2025 rappresenta, in definitiva, un passo importante verso una fiscalità della crisi più coerente e razionale, capace di accompagnare, anziché ostacolare, i percorsi di regolazione della crisi e di esdebitazione, nel rispetto dei principi di capacità contributiva e di effettività dell’imposizione.