Con la Circolare n. 19/2026, l’INAIL ha reso operativa la nuova disciplina sulla rateazione dei debiti contributivi non iscritti a ruolo, introducendo la possibilità per imprese e professionisti di richiedere piani di pagamento molto più lunghi rispetto al passato. La misura si inserisce nel quadro delle novità introdotte dall’articolo 23 del DL 203/2024 e si allinea alle recenti aperture già previste in ambito INPS, con l’obiettivo di offrire alle aziende uno strumento più flessibile per gestire situazioni di temporanea difficoltà economica e finanziaria.
Grazie all’aggiornamento del servizio telematico “Istanza di rateazione”, disponibile sul portale INAIL anche tramite intermediari delegati, le imprese possono ora richiedere la dilazione dei debiti per premi assicurativi e accessori in fase amministrativa fino a un massimo di 36 o 60 rate mensili, superando il precedente limite ordinario di 24 rate.
La durata del piano varia in base all’ammontare complessivo del debito. Per esposizioni fino a 500mila euro sarà possibile ottenere una rateazione fino a 36 mesi, mentre per debiti superiori a tale soglia il piano potrà arrivare fino a 60 rate mensili. In entrambi i casi è necessario dichiarare una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Resta inoltre fermo il requisito dell’importo minimo della rata, che non potrà essere inferiore a 150 euro comprensivi di interessi.
La nuova procedura riguarda esclusivamente i debiti INAIL non ancora affidati agli agenti della riscossione. Possono quindi essere inclusi nella domanda sia i debiti già scaduti sia quelli correnti, purché per questi ultimi l’istanza venga presentata prima della scadenza del termine di pagamento. Tra le somme rateizzabili rientrano i premi assicurativi e gli accessori dovuti per omissione o evasione, le rate residue dell’autoliquidazione INAIL già scelta in quattro rate, oltre a sanzioni civili, interessi e ulteriori accessori collegati ai premi assicurativi.
Restano invece esclusi dalla procedura i debiti già iscritti a ruolo, per i quali continua ad applicarsi la disciplina della riscossione affidata agli agenti competenti.
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il servizio dedicato presente sul portale INAIL. All’interno della richiesta l’impresa deve indicare l’importo da rateizzare, il numero di rate richieste e la tipologia del debito, distinguendo tra somme già scadute e importi ancora correnti. La domanda deve comprendere tutti i debiti esistenti rientranti nella procedura e non è consentita la richiesta di rateazione limitata a una sola parte del debito complessivo.
Con la presentazione dell’istanza il debitore riconosce formalmente e senza riserve l’esistenza del debito verso l’INAIL, rinunciando anche ad eventuali contestazioni o opposizioni giudiziali che possano incidere sul credito dell’Istituto.
Per poter accedere alla dilazione devono inoltre essere rispettate alcune condizioni precise. Tutti i debiti scaduti devono essere inclusi nella domanda, così come le somme correnti ancora non scadute e le eventuali rate residue dell’autoliquidazione. L’impresa non deve avere più di una rateazione già attiva ai sensi della normativa previgente e nei sei mesi precedenti non devono risultare revoche di precedenti piani di pagamento.
Uno degli aspetti centrali della nuova disciplina riguarda proprio la dimostrazione della temporanea difficoltà economica. L’INAIL individua una serie di causali che consentono di motivare la richiesta di rateazione. Tra queste rientrano le temporanee carenze di liquidità derivanti da ritardi nei pagamenti di clienti o contributi pubblici, le contrazioni dell’attività produttiva dovute a crisi di mercato o riorganizzazioni aziendali, le difficoltà economiche territoriali o settoriali, gli effetti di calamità naturali e le situazioni riconducibili allo stato di crisi o insolvenza disciplinato dal Codice della crisi d’impresa.
Sono inoltre considerate rilevanti le incertezze interpretative derivanti da orientamenti giurisprudenziali contrastanti e i casi di mancato pagamento dei premi assicurativi per fatti imputabili a terzi, purché denunciati all’autorità giudiziaria.
Il procedimento amministrativo prevede tempi relativamente rapidi. L’INAIL conclude l’istruttoria entro quindici giorni dalla presentazione della domanda e, in caso di accoglimento, emette il provvedimento di concessione con il relativo piano di ammortamento entro i successivi dieci giorni. La rateazione produce effetti solo con il pagamento della prima rata, che deve essere versata entro il quindicesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento.
Le rate successive avranno cadenza mensile e saranno soggette agli interessi di dilazione previsti dalla normativa. Sul punto la Circolare richiama anche il DL n. 38/2026, che ha ridotto la maggiorazione legale applicata alle dilazioni contributive, abbassandola da sei a due punti percentuali a decorrere dal 28 marzo 2026.
La puntualità nei pagamenti assume un ruolo determinante anche ai fini della regolarità contributiva e del DURC. Il mancato o parziale pagamento della prima rata comporta infatti l’annullamento della rateazione e la richiesta immediata dell’intero debito residuo. Analogamente, il mancato versamento di tre rate successive, anche non consecutive, determina la revoca del piano e l’iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute.
Durante tutta la durata della dilazione, l’impresa è inoltre tenuta a versare regolarmente anche i premi correnti. L’obiettivo della misura è infatti quello di consentire il rientro graduale dal debito senza compromettere la continuità della regolarità contributiva aziendale.
La Circolare introduce infine una finestra temporanea dedicata alla rideterminazione dei piani già concessi. Le imprese che avevano presentato domanda tra il 12 gennaio 2025 e la pubblicazione della nuova disciplina possono infatti chiedere l’adeguamento delle precedenti rateazioni alle nuove soglie di 36 o 60 mesi. La richiesta potrà essere effettuata fino al 7 giugno 2026, consentendo così alle aziende già interessate da un piano di dilazione di beneficiare delle condizioni più favorevoli introdotte dalla nuova normativa.

