La Raccomandazione (UE) 2026/720 del 18 marzo 2026 segna un passaggio importante nel tentativo dell’Unione europea di mettere ordine in un ambito – quello delle imprese innovative – che fino ad oggi è stato caratterizzato da definizioni nazionali molto diverse tra loro. Il risultato, negli anni, è stato un sistema frammentato, poco trasparente e spesso penalizzante soprattutto per le imprese che operano in più Paesi o che cercano di accedere a strumenti europei di finanziamento.
Con questo intervento, la Commissione europea introduce per la prima volta criteri armonizzati e oggettivi per distinguere tra impresa innovativa, start-up innovativa e scale-up innovativa. Non si tratta formalmente di una norma vincolante, ma nella pratica rappresenta un riferimento destinato a orientare sia le legislazioni nazionali sia l’accesso a incentivi, fondi e regimi agevolati europei.
Il cuore della riforma è proprio l’introduzione di parametri chiari, misurabili e comparabili, fondati su quattro elementi chiave: investimenti in ricerca e sviluppo, dimensioni aziendali, età dell’impresa e dinamica di crescita.
Partendo dalla base, l’“impresa innovativa” viene definita non più in modo generico o dichiarativo, ma attraverso indicatori concreti. Un’impresa rientra in questa categoria se dimostra un impegno significativo in ricerca e sviluppo – ad esempio sostenendo costi di R&S pari ad almeno il 10% dei costi operativi o al 5% delle vendite – oppure se sviluppa (o si impegna a sviluppare) prodotti, servizi o processi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto allo stato dell’arte, caratterizzati da un rischio tecnologico o industriale.
Questa impostazione segna un cambio di prospettiva importante: non basta più “dichiararsi innovativi”, ma occorre dimostrare concretamente l’innovazione attraverso investimenti o risultati tangibili.
Su questa base si innesta la definizione di start-up innovativa, che viene costruita come una sotto-categoria più specifica. La start-up deve essere innanzitutto un’impresa innovativa, ma anche rispettare requisiti dimensionali e temporali molto precisi: meno di 100 dipendenti, fatturato o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro e soprattutto un’età inferiore ai 10 anni dalla costituzione. Deve inoltre essere autonoma, cioè non controllata in modo significativo da altre imprese o soggetti pubblici.
Qui emerge chiaramente la volontà europea di individuare una fase iniziale dell’impresa innovativa, caratterizzata da sperimentazione, rischio e dimensioni contenute, che necessita di strumenti di sostegno specifici.
Il vero elemento di novità, però, è la definizione strutturata di scale-up innovativa, una categoria finora meno normata ma cruciale nelle politiche industriali europee. La scale-up è un’impresa che ha già superato la fase iniziale e dimostra una crescita significativa: deve avere un fatturato o un bilancio superiore a 10 milioni di euro e, soprattutto, aver registrato negli ultimi due anni una crescita media annua superiore al 20% in termini di ricavi o occupazione.
A questi criteri si aggiungono ulteriori condizioni, come il limite dimensionale (meno di 750 dipendenti) oppure il fatto di non essere quotata, elementi che servono a distinguere le scale-up dalle grandi imprese ormai consolidate.
Nel complesso, la logica della Commissione è chiara: costruire un percorso evolutivo dell’impresa innovativa, che parte dalla start-up, passa per la fase di scale-up e può poi evolvere verso una realtà più strutturata. Questa classificazione non è solo teorica, ma ha un impatto molto concreto sull’accesso agli strumenti di finanziamento, sugli incentivi fiscali e sulle politiche di sostegno, che potranno essere calibrati in modo più mirato lungo il ciclo di vita dell’impresa.
Un altro aspetto rilevante è l’insistenza sull’autonomia dell’impresa: sia per le start-up sia per le scale-up viene esclusa, in linea generale, la possibilità di qualificarsi come tali se vi è un controllo significativo da parte di soggetti pubblici o di grandi imprese. Questo serve a evitare distorsioni e a garantire che i benefici siano destinati effettivamente a realtà imprenditoriali indipendenti e in crescita.
In definitiva, la Raccomandazione 2026/720 introduce un sistema molto più rigoroso e coerente rispetto al passato. Il cambiamento principale non è tanto nei singoli numeri, quanto nell’approccio: si passa da definizioni spesso nazionali e poco uniformi a un modello europeo basato su criteri oggettivi e verificabili.
Per gli operatori, imprese, consulenti, studi legali e fiscali, questo significa una cosa molto concreta: nei prossimi anni sarà sempre più necessario dimostrare con dati alla mano il proprio status di impresa innovativa per accedere a qualsiasi forma di agevolazione, e le normative nazionali dovranno progressivamente allinearsi a questo schema europeo.

